Data Center e potestà regionale: governo infrastrutturale, coerenza costituzionale e modelli autorizzatori dopo il procedimento unico statale

L’esempio di Regione Lombardia ci dimostra che la regolazione regionale dei centri di elaborazione dati non può essere affrontata come un segmento ordinario della pianificazione urbanistica o dell’autorizzazione ambientale.
Essa si colloca all’intersezione tra governo del territorio, politiche energetiche, tutela ambientale e infrastrutture strategiche, imponendo un approccio sistemico che tenga insieme competenze costituzionalmente ripartite e obiettivi di attrattività territoriale. In questa prospettiva, la disciplina deve essere valutata secondo tre parametri fondamentali: la chiarezza del modello autorizzatorio, la capacità di governare gli impatti cumulativi su suolo, energia, acqua e rete, e la riduzione preventiva del rischio contenzioso attraverso regole proporzionate e coerenti con il quadro costituzionale.
Il riferimento all’articolo 117 della Costituzione non è meramente formale. La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente convive con competenze regionali concorrenti in tema di energia e governo del territorio. L’equilibrio tra tali ambiti non può tradursi in sovrapposizioni procedurali o in duplicazioni di titoli abilitativi. Il coordinamento normativo rappresenta, dunque, un’esigenza strutturale, tanto più in un settore – quello dei Data Center – in cui la dimensione infrastrutturale dell’intervento supera la scala comunale e incide su reti di trasmissione, bilanci energetici e risorse idriche di livello sovraregionale.
In questo quadro si inserisce l’articolo 8 del cosiddetto DL “Bollette”, che ha introdotto un procedimento unico per la realizzazione e l’ampliamento dei data center, incardinato sull’autorità competente al rilascio dell’AIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e strutturato mediante una conferenza di servizi onnicomprensiva, con termine massimo di dieci mesi. La concentrazione in un’unica sede di tutti i titoli necessari, inclusi quelli relativi alle reti di connessione elettrica di qualunque tensione, segna un passaggio decisivo: il profilo energetico non è più un elemento accessorio, ma diventa parte integrante dell’asse autorizzatorio. L’esercibilità dell’opera è condizionata dalla disponibilità effettiva di capacità di rete e dalla certezza dei tempi di connessione.
Inoltre, la trasmissione al Senato del testo unificato di legge delega in materia di centri di elaborazione dati rende plausibile la stabilizzazione di questo modello. In tale contesto, l’introduzione di un’autorizzazione unica regionale autonoma e sostitutiva rischierebbe di risultare incompatibile o, quantomeno, ridondante rispetto all’assetto nazionale. Dopo l’intervento statale, lo spazio regionale non è nella duplicazione del titolo, ma nel rafforzamento delle regole localizzative, urbanistiche e compensative, così da ridurre la discrezionalità amministrativa e l’esposizione al contenzioso.
I progetti di legge regionali in discussione, in Lombardia, si muovono lungo direttrici parzialmente differenti. Il PDL 123 presenta un’impostazione più sistemica, intervenendo su localizzazione, requisiti ambientali ed energetici e strumenti di monitoraggio; il PDL 150 assume invece un taglio più procedurale e organizzativo. Tuttavia, esclusa la possibilità di replicare l’asse autorizzatorio statale, la priorità del riuso delle aree dismesse e della riduzione del consumo di suolo deve tradursi in strumenti operativi effettivi. La ricognizione comunale delle aree idonee acquista significato solo se confluisce in una banca dati regionale stabile, aggiornata e interoperabile, utilizzabile in istruttoria quale base oggettiva per la comparazione delle alternative localizzative. In assenza di standard minimi del dato e di tempi certi di aggiornamento, la priorità localizzativa resta una clausola programmatica priva di effettiva verificabilità.
Il nodo centrale resta, in ogni caso, quello energetico. La disponibilità di capacità di rete e la prevedibilità dei tempi di connessione costituiscono il principale fattore abilitante. Le esperienze europee dimostrano che la saturazione energetica può rallentare o bloccare interi hub digitali. Non è sufficiente autorizzare formalmente l’opera; occorre garantire che essa sia concretamente esercibile in coerenza con i programmi nazionali di sviluppo della rete. In difetto, si producono affidamenti amministrativi suscettibili di contenzioso qualora la connessione non sia realizzabile nei tempi prospettati.
Analoga attenzione merita la risorsa idrica. Un divieto assoluto di utilizzo dell’acqua da pubblico acquedotto per il raffreddamento risponde a finalità di tutela condivisibili, ma deve essere ancorato a una valutazione di compatibilità idrica fondata sul bilancio territoriale e sulla priorità degli usi, per evitare profili di sproporzione. Le regole generali, in ambito infrastrutturale, devono poggiare su criteri tecnici verificabili e consentire deroghe motivate in presenza di condizioni oggettive.
Sul piano della governance, la moltiplicazione di organismi – registro, osservatorio, cabina di regia, sportello – impone una razionalizzazione. Un modello unitario, che distingua tra indirizzo politico e monitoraggio tecnico, fondato su interoperabilità e aggiornamento costante dei dati, consente di governare non solo i singoli progetti ma gli impatti cumulativi su rete, acqua, calore e mobilità. La logica deve essere quella del carico territoriale complessivo, non della valutazione atomistica dell’intervento.
Particolare cautela richiede la disciplina transitoria. Una sospensione generalizzata dei procedimenti in attesa di linee di indirizzo regionali rischia di entrare in tensione con il procedimento unico statale, improntato a termini certi. La fase di transizione deve essere ordinata e proporzionata, evitando blocchi indiscriminati che generino incertezza amministrativa e possibili responsabilità.
Infine, la sostenibilità dell’insediamento si misura anche lungo la filiera. Pur non producendo elevata occupazione diretta, il data center attiva una domanda significativa di competenze digitali e servizi specialistici. L’integrazione con università, ITS e sistema produttivo diventa elemento essenziale per trattenere valore sul territorio; in assenza di tale accompagnamento, l’infrastruttura rischia di essere percepita come mero consumo di risorse, alimentando conflittualità sociale.
In questa cornice si collocano alcune direttrici operative. Anzitutto, una clausola di coerenza infrastrutturale che subordini il titolo regionale alla concreta disponibilità della capacità di rete o a un cronoprogramma vincolante validato dal gestore competente, così da attestare la reale esercibilità dell’opera. In secondo luogo, l’introduzione di indicatori oggettivi di saturazione territoriale – capacità elettrica disponibile, sostenibilità idrica, potenza installabile, impatti cumulativi – collegando al superamento di soglie predeterminate un livello istruttorio rafforzato e misure compensative standardizzate. Ancora, l’istituzione di una piattaforma regionale delle aree idonee, basata su standard minimi obbligatori del dato e interoperabile con i sistemi comunali, affinché la priorità del riuso sia effettivamente verificabile. Sul versante della governance, occorre configurare un modello integrato che attribuisca alla Regione la responsabilità del dato territoriale, energetico e ambientale, garantendo trasparenza e aggiornamento periodico. Per gli insediamenti di maggiore dimensione, appare opportuno prevedere un accordo obbligatorio tra Regione, Comune e proponente, volto a disciplinare compensazioni, opere connesse, utilizzo del calore di scarto e politiche formative, con contenuti tipizzati e criteri oggettivi.
La questione, in definitiva, non è se favorire o ostacolare i Data Center. La questione è se governarli come infrastruttura strategica, integrandoli in una visione di equilibrio territoriale ed energetico, oppure lasciarli evolvere come fenomeno frammentato, esposto a conflitti amministrativi e contenziosi. In un contesto di crescente competizione tra territori, la qualità della regolazione diventa essa stessa fattore competitivo.

