L’intervento operato dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), ai commi 487-494 dell’art. 1, si colloca nel solco di una stratificazione normativa ormai pluriennale in materia di adeguamento dei corrispettivi negli appalti pubblici di lavori, che ha visto il legislatore impegnato, a partire dal biennio 2021-2022, in una serie di misure emergenziali volte a fronteggiare l’eccezionale volatilità dei prezzi delle materie prime e dei fattori produttivi. In tale prospettiva, la disciplina introdotta per il 2026 assume una funzione di stabilizzazione ex post del sistema, mirando a ricondurre a coerenza un quadro frammentato, nel quale continuano a convivere contratti regolati da differenti regimi normativi.

Il baricentro dell’intervento legislativo è rappresentato dal comma 490, che estende l’applicazione dei prezzari regionali aggiornati ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, dei prezzari speciali, ai contratti pubblici di lavori non assoggettati al nuovo Codice dei contratti pubblici, purché aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione non successivo al 30 giugno 2023. Per tali contratti, lo stato di avanzamento dei lavori emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimazione delle opere deve essere contabilizzato applicando i suddetti prezzari, anche in deroga alle clausole contrattuali e agli eventuali meccanismi di indicizzazione previsti dalla disciplina previgente, con effetti sia in aumento sia in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, e comunque al netto del ribasso d’asta.

Sotto il profilo sistematico, la scelta del legislatore appare coerente con l’impostazione già fatta propria dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 e dalle successive proroghe, nella misura in cui si conferma la volontà di sottrarre l’adeguamento dei prezzi alla logica pattizia, attribuendo carattere imperativo al meccanismo di revisione, in funzione del riequilibrio sinallagmatico e della sostenibilità economico-finanziaria dei contratti in corso di esecuzione. In tale quadro, il riconoscimento dei maggiori importi avviene in misura non integrale, ma parametrata alla data di presentazione dell’offerta, con una differenziazione che riflette il diverso grado di prevedibilità dell’incremento dei costi: il 90 per cento per le offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e l’80 per cento per quelle collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Sul piano della copertura finanziaria, la Legge di Bilancio 2026 ribadisce la centralità del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, disciplinato dall’art. 26, comma 7, del d.l. n. 50/2022, imponendo alle stazioni appaltanti un utilizzo prioritario delle risorse interne al quadro economico dell’intervento. In particolare, è consentito attingere alle somme accantonate per imprevisti entro il limite massimo del 70 per cento, fatti salvi gli impegni già assunti, nonché ai ribassi d’asta, laddove non vincolati da specifiche destinazioni normative. Qualora tali risorse risultino impegnate o utilizzate in misura pari o superiore all’80 per cento, scatta l’obbligo di attivare procedure di reintegro tempestivo, anche mediante la riduzione delle opere programmate o l’impiego di economie derivanti da varianti in diminuzione, secondo una logica di riallocazione dinamica delle risorse che rafforza il ruolo programmatorio della stazione appaltante.

Accanto alla disciplina strettamente operativa, i commi 487-489 introducono un elemento di rilevante novità sistemica, rappresentato dall’istituzione di un prezzario nazionale e di un Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali strumenti rispondono all’esigenza, ormai avvertita come strutturale, di garantire omogeneità metodologica, trasparenza e controllabilità nella formazione e nell’aggiornamento dei prezzi, riducendo le asimmetrie territoriali e rafforzando la coerenza tra prezzari regionali, prezzari speciali e clausole di revisione applicate ai singoli contratti. In questa prospettiva, il prezzario nazionale assume una funzione di benchmark, idonea a orientare, seppur non vincolare, le scelte delle regioni e delle stazioni appaltanti, le quali restano tenute a motivare eventuali scostamenti significativi.

Tuttavia, nonostante l’indubbio sforzo di razionalizzazione compiuto dal legislatore, la disciplina così delineata lascia emergere una lacuna normativa, destinata a produrre rilevanti criticità applicative.

Il riferimento espresso del comma 490 ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023 determina infatti l’esclusione di una fattispecie non marginale nella prassi, rappresentata dalle procedure di gara bandite anteriormente al 1° luglio 2023, e dunque soggette ratione temporis al d.lgs. 50/2016, ma caratterizzate da un termine di presentazione delle offerte successivo a tale data.

Tali procedure si collocano in una vera e propria terra di mezzo normativa. Da un lato, esse non possono essere ricondotte all’ambito applicativo del d.lgs. 36/2023, in quanto la disciplina sostanziale e procedurale resta ancorata al previgente Codice dei contratti pubblici. Dall’altro lato, esse risultano escluse dal perimetro applicativo della revisione prezzi delineata dalla Legge di Bilancio 2026, che ancora una volta individua nel 30 giugno 2023 il termine spartiacque per l’accesso ai meccanismi di adeguamento fondati sui prezzari aggiornati. Ne deriva una situazione di asimmetria regolatoria, nella quale contratti esposti alle medesime dinamiche inflattive e alle stesse criticità esecutive ricevono un trattamento differenziato non già in ragione di elementi sostanziali, ma di un mero dato temporale, peraltro riferito non alla data di aggiudicazione o di stipula, bensì al termine finale di presentazione delle offerte.

In assenza di un intervento interpretativo o correttivo espresso, tale lacuna rischia di tradursi in un vulnus ai principi di equilibrio contrattuale, buona fede e ragionevolezza, con conseguenze potenzialmente rilevanti sia sul piano del contenzioso sia su quello della tenuta economica delle commesse. Non può escludersi, in questa prospettiva, che la giurisprudenza sia chiamata a colmare il vuoto attraverso un’interpretazione costituzionalmente e sistematicamente orientata della disciplina, valorizzando la ratio complessiva dell’intervento legislativo e il principio, ormai consolidato, della necessaria revisione dei prezzi nei contratti di durata esposti a shock esogeni imprevedibili.

La Legge di Bilancio 2026 rappresenta senza dubbio un passaggio significativo nel processo di normalizzazione della revisione prezzi negli appalti pubblici di lavori, ma il perimetro tracciato (o forse l’erroneo riferimento all’offerta, invece che alla data di pubblicazione della gara) lascia irrisolto un nodo cruciale, che riguarda una platea non trascurabile di contratti “di confine”. La mancata considerazione delle procedure bandite prima del 1° luglio 2023 con offerte presentate successivamente al 30 giugno dello stesso anno costituisce una criticità (o un mero refuso) che meriterebbe un intervento chiarificatore del legislatore, al fine di evitare disallineamenti applicativi e di garantire una effettiva parità di trattamento tra operatori economici esposti a condizioni di mercato sostanzialmente identiche.

 

Tag: , , , , ,