Il principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia è fondamentale nel settore dei contratti pubblici.

Questo principio, che promuove la concorrenza, è particolarmente rilevante nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti.

In queste situazioni, la stazione appaltante ha la possibilità di interagire con un numero limitato di operatori economici o di assegnare direttamente l’appalto, senza seguire una procedura di selezione aperta. Queste sono considerate procedure straordinarie, adottate solo quando sono soddisfatti specifici criteri legali, poiché tendono a limitare la concorrenza.

Normalmente, tali procedure sono utilizzate per appalti al di sotto delle soglie di rilevanza europea.

Tuttavia, questo non significa che l’amministrazione possa scegliere il contraente arbitrariamente. Anche in queste procedure, è necessario garantire la concorrenza, motivo per cui il principio di rotazione viene applicato.

Il principio di rotazione impedisce di invitare il contraente uscente in una nuova procedura negoziata o di assegnare nuovamente l’appalto al precedente esecutore in un affidamento diretto. Questo principio bilancia la discrezionalità dell’amministrazione, promuovendo la concorrenza tra diversi operatori economici e prevenendo la formazione di monopoli.

Nonostante il principio di rotazione sia fondamentale, esistono situazioni in cui può essere derogato. La giurisprudenza amministrativa ha spesso valutato la sua applicazione e le circostanze in cui le stazioni appaltanti possono deviare da esso.

Il vecchio Codice sui contratti pubblici sotto-soglia stabiliva le basi del principio di rotazione, ma lasciava spazio a interpretazioni sulla sua applicazione. Di conseguenza, le amministrazioni dovevano fornire giustificazioni solide quando sceglievano di non applicarlo, come in situazioni di mercato limitato o in cui il contraente uscente offriva un rapporto qualità-prezzo difficile da eguagliare.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), nelle linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ha sottolineato il carattere eccezionale del reinvito o dell’affidamento al contraente uscente, richiedendo una motivazione più stringente per tali scelte.

Il nuovo Codice conferma il divieto di reinvitare il contraente uscente e di affidare direttamente l’appalto a lui, ma non pone limitazioni al reinvito di altri operatori economici non vincitori nella procedura precedente. Questo perché non si presume alcun vantaggio competitivo per questi operatori e non vi è una correlazione diretta con la necessità di preservare la concorrenza.

L’articolo 49 del nuovo Codice definisce l’ambito di applicazione del principio di rotazione, includendo i divieti di reinvito e di affidamento quando gli appalti sono consecutivi e hanno lo stesso oggetto.

Tuttavia, il Codice ammette la possibilità di derogare al principio di rotazione, che deve essere adeguatamente giustificata dalle stazioni appaltanti. Viene anche specificato che per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, il principio di rotazione può essere derogato.

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