L’entrata in vigore della Legge 18 luglio 2025, n. 105 (pubblicata in G.U. n. 166 del 19 luglio 2025), che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 maggio 2025, n. 73 – noto come Decreto Infrastrutture 2025 – rappresenta un intervento normativo di rilievo strategico, destinato a incidere profondamente sull’assetto regolatorio in materia di investimenti pubblici, infrastrutture strategiche e contratti pubblici. La portata dell’intervento si coglie non solo nella conferma di talune misure urgenti già contenute nel decreto-legge, ma anche nell’introduzione di modifiche strutturali che mirano a velocizzare la programmazione e l’esecuzione delle opere, a rendere più coerente la disciplina con le esigenze operative delle stazioni appaltanti e a sciogliere nodi applicativi emersi nella prassi, in particolare nell’ambito di attuazione del PNRR.

Uno dei capitoli centrali è dedicato alle opere commissariate, per le quali il legislatore ribadisce l’esigenza di un’accelerazione procedurale, riaffermando l’obbligo di un Contratto Collettivo Territoriale per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, intervento simbolo del sistema delle grandi opere strategiche. L’impianto commissariale viene inoltre ampliato con la previsione di nuovi incarichi straordinari, tra cui quelli per le opere legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 e per il Polo logistico di Alessandria – Smistamento, quest’ultimo funzionale al potenziamento della rete intermodale e all’integrazione dei flussi merci provenienti dai porti di Savona e Genova. La scelta di ricorrere a poteri derogatori e concentrati in capo a figure commissariali conferma la linea di continuità di un legislatore che, in presenza di opere strategiche e urgenti, privilegia la rapidità decisionale e la riduzione delle sovrapposizioni procedurali.

Sul piano della gestione amministrativa, la legge di conversione conferma le modifiche in materia di incentivi per le funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023), precisando l’applicazione delle nuove regole anche ai procedimenti in corso e avviati prima dell’entrata in vigore della disciplina. La norma risponde così a un’esigenza concreta delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti: quella di assicurare certezza ai criteri di riparto e di riconoscimento degli incentivi, riducendo il rischio di contenziosi interni e di disparità applicative tra amministrazioni.

Ampio spazio viene riservato agli affidamenti in somma urgenza e agli appalti emergenziali (artt. 140 e 140-bis del Codice dei contratti). Le modifiche introdotte puntualizzano l’ambito e i limiti dell’affidamento diretto, prevedendo che il RUP o altro tecnico incaricato possa disporre l’immediata esecuzione di lavori fino a 500.000 euro, o – se superiore – entro il limite strettamente necessario per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, sempre nel rispetto della soglia UE. Per gli interventi di protezione civile si fissa lo stesso tetto, con obbligo di ultimazione entro 30 giorni, e con il divieto di ricorrere alla procedura diretta per lavori sopra soglia UE e per servizi e forniture pari o superiori al triplo di tale soglia. Queste precisazioni, che incidono su un ambito operativo delicatissimo, mirano a evitare interpretazioni estensive e a circoscrivere l’uso delle deroghe alle sole ipotesi strettamente necessarie, salvaguardando il principio di concorrenza e la trasparenza delle procedure.

Un intervento di rilievo si registra anche in materia di Criteri Ambientali Minimi (art. 57 del Codice), la cui applicazione agli interventi di ristrutturazione, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, viene ora ancorata a un criterio di ragionevolezza: i CAM devono essere adottati “per quanto possibile”, tenendo conto della tipologia dell’intervento e della localizzazione delle opere. Si supera così l’automatismo derivante dai decreti ministeriali MASE, aprendo la strada a un’applicazione più flessibile e coerente con le effettive caratteristiche dei lavori, senza sacrificare gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Sul versante della protezione civile (art. 46-bis del D.Lgs. n. 1/2018), la legge si limita a consolidare le modifiche già introdotte dal decreto-legge, segnalando una sostanziale stabilità dell’impianto normativo in questo settore, probabilmente ritenuto già adeguato a rispondere alle esigenze operative.

Di forte impatto pratico è, invece, la riformulazione delle norme sulla revisione prezzi (art. 60 del Codice e art. 26 del D.L. “Aiuti” n. 50/2022). La legge chiarisce che la disciplina dell’art. 60 si applica anche ai contratti che non rientrano nelle ipotesi del D.L. Aiuti e limita la revisione in diminuzione, prevista dall’art. 26, alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2025. Si tratta di un intervento che mira a garantire maggiore prevedibilità agli operatori economici e alle stazioni appaltanti, evitando applicazioni retroattive penalizzanti e incerte.

Infine, in tema di Certificato di esecuzione lavori (CEL) in subappalto (artt. 119 e 225-bis del Codice), la legge conferma le novità già introdotte dal decreto-legge, consolidando un meccanismo volto a rendere più lineare e trasparente la certificazione delle prestazioni eseguite dai subappaltatori.

Nel complesso, la Legge n. 105/2025 non si limita a prorogare o ritoccare disposizioni esistenti, ma inserisce tasselli mirati in un mosaico normativo che guarda a due obiettivi convergenti: da un lato, accelerare e rendere più efficiente l’attuazione delle opere pubbliche strategiche; dall’altro, stabilizzare regole e criteri in settori che hanno mostrato margini di incertezza applicativa. L’effetto atteso è un miglioramento della capacità di spesa e di realizzazione delle opere, riducendo al contempo i rischi di contenzioso e garantendo una più coerente attuazione degli obiettivi PNRR e post-PNRR.

Tag: , , , ,