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Anche quest’anno è in arrivo la drammatica stagione del 730 e dell’Unico Persone Fisiche. Con il fiscalista Paolo Duranti dello Studio Mazzocchi & Associati di Milano abbiamo esaminato le novità più significative per quanto riguarda le detrazioni sulla casa, mentre nel post successivo ci si soffermerà sulle altre innovazioni.

In questa carrellata è opportuno innanzitutto spendere due righe sulla detrazione del 50 per cento per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. Come per gli anni scorsi, il beneficio spetta in relazione alle spese sostenute per le tipologie di intervento espressamente indicate dalla legge, quali ad esempio le opere di manutenzione straordinaria effettuate su singole unità immobiliari residenziali, a prescindere dalla categoria catastale (e quindi anche per gli immobili rurali). Si tenga presente che sono agevolati anche gli interventi effettuati sulle pertinenze di tali immobili, mentre per le parti comuni del condominio la detrazione spetta anche gli interventi di manutenzione ordinaria. Ma è importante sottolineare che la detrazione si estende agli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne, nonché agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. Per quanto attiene all’individuazione della platea di soggetti interessati, vi rientra di regola anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. La detrazione dev’essere ripartita in 10 rate di pari importo, con un limite di spesa sul quale applicare la percentuale pari a 96mila euro. Sono agevolati infine – nella stessa misura – gli interventi di bonifica dall’amianto e quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. È stata inoltre prorogata la detrazione del 65 per cento – fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare – per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

duranti1Un’altra importante novità del 2016, spiega Duranti, è rappresentata dalla proroga della detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Possono usufruirne i contribuenti che portano in detrazione (nella misura del 50 per cento) le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione è però ammessa solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole e alloggio del portiere). Al riguardo si tenga presente che rientrano tra i grandi elettrodomestici frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. Tra i mobili rientrano ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi ed apparecchi di illuminazione. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2015 ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Prorogata inoltre la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici (anche rurali). Anche in tale ipotesi è irrilevante la categoria catastale del bene. La detrazione d’imposta dev’essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Quali sono queste spese? Riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull’involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, acquisto e posa in opera di schermature solari ed acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Possono beneficiarne i soggetti che che possiedono o detengono l’unità immobiliare sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, locazione o comodato), i familiari conviventi del possessore dell’immobile nonché i condomini in caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. Sono detraibili anche le spese relative a prestazioni professionali, compresa la certificazione necessaria per poter fruire della detrazione. È poi riconosciuta una detrazione del 65 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Un accenno merita infine la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati. La detrazione dev’essere calcolata su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione; l’importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Vi ricordiamo le date di consegna dei moduli:

730:

  • 7 luglio (anche se il termine non è certo perché una risoluzione approvata nelle scorse settimane in Commissione Finanze della Camera prevede la proroga della scadenza al 23 luglio (e quindi al 25 luglio, poiché il 23 cadrà di sabato).

Unico PF:

  • 30 giugno se il modello è presentato per posta in forma cartacea
  • 30 settembre se il modello è presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o per mezzo di intermediario.

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