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I nostri patrimoni, indipendentemente dalla loro consistenza, sono esposti a una molteplicità di rischi, non ultimi quelli collegati alla propria attività professionale o alla sfera privata. Le cause di separazione e di divorzio, in assenza di asset protection, possono «impoverire» il coniuge più facoltoso. Un rovescio nella propria azienda o un fallimento possono comportare il pignoramento dei beni. Occorre, perciò, anticipare gli eventi. Come? Con un trust.

Cos’è il trust

Forse non tutti sanno cosa sia un trust e, perciò, lo ricordiamo. Il trust è uno strumento giuridico di common law riconosciuto anche dal diritto italiano in virtù della ratifica approvata nel 1989 dal Parlamento della Convenzione dell’Aja del 1985. Caratteristiche del trust sono la presenza di un disponente (settlor), ossia colui che conferisce i beni al trust, e di un fiduciario (trustee), ossia colui che amministra i beni del trust sulla base di un mandato fiduciario e di quanto previsto dall’atto istitutivo e dispositivo del trust (settlement). I beneficiari del trust (beneficiary) possono essere indicati oppure no. Generalmente essi sono gli eredi del disponente. Se il settlor e il trustee sono la stessa persona, si parla di «trust autodichiarato». L’atto costitutivo del trust è redatto secondo la legge di uno Stato il cui ordinamento giuridico preveda questa forma di segregazione patrimoniale. Volendo si può scegliere anche la legge italiana, per quanto il trust non sia presente nel nostro ordinamento, costituendo un fondo la cui amministrazione sia affidata a terzi o al disponente. È prassi, tuttavia, scegliere la legge di uno Stato che abbia una tradizione più consolidata rispetto a quella italiana. «Per la tutela dei beneficiari suggerisco di default la legge del Jersey perché colà la giurisprudenza si è allineata e consolidata nel tempo, pronunciandosi nel merito con sentenze motivazionali atte alla gestione e alla tutela del trust e dei suoi soggetti contraenti», sottolinea Fabio Accinelli, esperto di diritto dei mercati finanziari.

Perché il trust

Un grande patrimonio, al di là dei problemi sopra evidenziati, ha bisogno anche di essere tutelato in funzione di salvaguardia degli eredi, soprattutto se essi sono numerosi. Non a caso, in Italia molte tra le grandi famiglie che hanno già segregato il proprio patrimonio in un trust, si annoverano i Cucinelli, i De’ Longhi e gli Antinori. Perché questa scelta? Perché i beni conferiti in trust

  • non sono aggredibili dai creditori personali
  • non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto
  • non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia
  • non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust.

«Il trustee è colui che de facto detiene il controllo effettivo e reale dei beni (patrimonio) contenuti nel trust in maniera autonoma, con la conseguenza pratica e personale di deve essere in grado di rendicontare, in qualsiasi momento ed in maniera precisa, al guardiano (la figura del protector è prevista da alcuni trust come soggetto terzo che verifichi la congruità delle scelte) e/o ai beneficiari stessi del trust, sia contabilmente che in relazione alle scelte tecniche da lui prese in autonomia per il perseguimento delle finalità e dello scopo del trust», ricorda Accinelli. La competenza del trustee sarà quella di occuparsi della gestione quotidiana di tutto il patrimonio trasferito nel trust in ogni sua forma, ove il patrimonio stesso potrà essere composto da una moltitudine di beni differenti tra loro quali beni mobili (quote e/o azioni societarie) immobili, opere d’arte, investimenti finanziari di ogni tipo, veicoli ecc. Il trustee, tramite le sue decisioni in completa autonomia, dovrà poi porre in essere la distribuzione del reddito e/o patrimonio a favore dei beneficiari raggiungendo così  l’obiettivo di realizzare il programma che il disponente ha deciso e delineato nell’atto costitutivo di trust.

Quante tasse paga il trust

Il trust paga:

  1. l’imposta di registro per l’atto istitutivo
  2. l’imposta sulle successioni e sulle donazioni per l’atto dispositivo. Se i beneficiari sono specificamente indicati, vi è poco da eccepire. Se, invece, non sono indicati, vi è giurisprudenza favorevole affinché la tassazione diventi efficace al momento del trasferimento stesso del bene.
  3. l’imposta sui redditi delle società (Ires) per tutti i redditi che sono prodotti dal trust durante la sua vigenza. Occorre, inoltre, ricordare che il trust è vantaggioso quando venga costituito a favore di eredi disabili (la cosiddetta legge sul «dopo di noi») in quanto il patrimonio viene soggetto a Ires agevolata (al 24% dallo scorso primo gennaio) anziché all’aliquota marginale Irpef.

Un’altra specifica da ricordare è che la costituzione di un immobile in un trust autodichiarato non prevede la decadenza dai benefici prima casa. Analogamente, è bene precisare che la costituzione del trust deve essere effettuata anteriormente a un evento che possa pregiudicare il patrimonio. Giusto per fare un esempio pratico: non si può creare un trust mentre l’azienda di famiglia è in stato di tensione finanziaria. C’è il rischio che l’Agenzia delle Entrate possa citare l’imprenditore per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

I professionisti del trust

«La prima regola per una protezione patrimoniale efficace è la “tempistica”: implementare lo strumento di protezione prima che si presentino profili di rischio per il patrimonio», osserva Accinelli ricordando che «dal punto di vista pratico il professionista e/o la società incaricata di studiare il trust idoneo, deve avere come punto di partenza l’individuazione delle attese, esigenze, aspirazioni, problematiche dei vari soggetti coinvolti e la peculiarità che ciascuna situazione familiare potrebbe presentare». Lo step di partenza per il professionista incaricato per lo studio e la predisposizione del trust è la mappatura delle aspettative/motivazioni, oltre che l’individuazione degli obiettivi prioritari degli attori coinvolti in tale processo, attraverso la compilazione di una «scheda informativa per la costituzione di un trust», primo gradino del lavoro professionale. A questo proposito si segnala che dal 5 al 7 maggio si svolgerà a Riccione il VII Congresso nazionale dell’associazione «Il Trust in Italia», durante il quale professionisti e consulenti finanziari si confronteranno sulle varie tematiche procedurali.

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