Il procedimento unico del decreto-legge n. 21 del 2026 e la legge lombarda sui centri dati hanno anticipato buona parte della disciplina autorizzatoria che la delega all’esame del Senato vorrebbe introdurre. Il testo approvato dalla Camera non ne tiene conto e aggiunge una prevalenza dell’interesse pubblico senza indicare dove e come vada fatta valere. Prima dei decreti legislativi servono criteri di raccordo con le regole già in vigore e un coinvolgimento più forte delle Regioni. Il passaggio in Commissione è l’occasione per scriverli.

Una parte significativa della disciplina autorizzatoria che la delega sui Data Center intende introdurre è stata anticipata da altre fonti, e il Senato dovrebbe tenerne conto prima di licenziare il testo. Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 24 febbraio scorso in un testo unificato di cinque proposte di legge d’iniziativa parlamentare, è all’esame dell’8ª Commissione del Senato in sede referente come Atto Senato (A.S.) 1821, congiunto dal 23 giugno con l’A.S. 1259, che reca un’analoga delega, e dal 14 ottobre con l’A.S. 2004, sulla disciplina urbanistica e la localizzazione delle infrastrutture di calcolo ad alta densità. L’articolo 3 prevede una delega da esercitare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreti legislativi adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quattro Ministri e previo parere della Conferenza unificata, sui cui schemi le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si pronunciano entro 60 giorni; il termine della delega è prorogato di 90 giorni se quello per il parere parlamentare scade nei 30 giorni precedenti o successivamente. Approvato 4 giorni dopo l’emanazione e la pubblicazione del decreto-legge che ha introdotto il procedimento unico per i centri dati, il testo non richiama quel procedimento e deve ora misurarsi anche con la legge lombarda sopravvenuta. Restano intatti altri suoi contenuti, come la disciplina delle emissioni dei gruppi elettrogeni o la formazione delle competenze, ma la finalità di coordinamento delle procedure, che l’articolo 3, comma 1, già enuncia, chiede ora criteri più puntuali.

L’articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, attribuisce a un procedimento unico l’autorizzazione alla realizzazione, all’ampliamento e all’esercizio dei centri dati, insieme alle reti di connessione di utenza di qualunque tensione, e ne affida il rilascio all’autorità competente per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell’articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’istanza deve essere corredata dalla documentazione richiesta dalle discipline di settore, compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali, e l’autorizzazione è rilasciata all’esito di una conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 10 mesi dalla verifica di completezza, prorogabili per non più di 3 in circostanze eccezionali, con dimezzamento dei termini della valutazione di impatto ambientale (VIA). Il comma 6 fissa in 90 giorni il termine perentorio per presentare l’istanza di VIA quando la verifica di assoggettabilità si chiude con l’assoggettamento: decorso inutilmente il termine, l’istanza di autorizzazione unica si intende rinunciata e il procedimento è archiviato, ferma la possibilità di presentarne una nuova. Il rinvio all’autorità competente per l’AIA lascia aperto il trattamento dei centri privi di attività soggette ad AIA, tipicamente quelli i cui gruppi elettrogeni restano sotto i 50 MW di potenza termica nominale complessiva, che la Regione Lombardia, nelle indicazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale, esclude dal procedimento unico e rinvia ai titoli previsti dalle singole discipline di settore. In questo spazio la delega può ancora intervenire utilmente, purché tenga distinta la potenza termica degli impianti di combustione, rilevante per l’AIA, dalla potenza elettrica richiesta di connessione, sulla quale sono costruite le soglie urbanistiche regionali.

Il comma 7 riserva un regime diverso ai progetti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che riguarda i programmi di investimento diretto, anche esteri, sul territorio italiano, diversi da quelli concernenti opere pubbliche, di valore complessivo non inferiore a un miliardo di euro, quando il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, ne abbia dichiarato il preminente interesse strategico nazionale. In questo caso l’autorizzazione unica è rilasciata dal Commissario Straordinario di Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Presidente della Regione, e ha per espressa previsione del comma 6 effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti; l’articolo 8 non attribuisce un analogo effetto all’autorizzazione rilasciata nel procedimento ordinario, nel quale la concentrazione dei titoli non risolve dunque il problema della conformità urbanistica. I procedimenti semplificati e unici che la lettera c) dell’articolo 3, comma 1, chiede al Governo di introdurre esistono quindi già, distinti in ragione dei rispettivi presupposti applicativi e dell’eventuale dichiarazione di strategicità.

La legge della Regione Lombardia 3 giugno 2026, n. 11, si è innestata sull’articolo 8 del decreto-legge n. 21 del 2026. Attribuisce alla Regione la competenza all’AIA nei casi dell’articolo 7, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell’ambito del procedimento unico statale, e ne affida la gestione a uno Sportello regionale per i centri dati (articolo 4, commi 1 e 4). Qualifica come produttiva la destinazione urbanistica dei centri con potenza richiesta di connessione superiore a 5 MW e ammette, fino a tale soglia, la compatibilità con le destinazioni produttiva, terziaria e direzionale, riconducendo comunque tutti i centri dati agli insediamenti produttivi ai fini del contributo di costruzione e delle dotazioni territoriali (articolo 5, commi 1 e 2). Gli interventi oltre i 10 MW, qualificati di rilevanza sovracomunale, sono sottoposti a una valutazione di compatibilità in conferenza consultiva di concertazione, preordinata a un accordo territoriale di pianificazione sovracomunale con misure perequative e compensative e convocata dalla Regione per gli interventi oltre i 50 MW, per quelli interprovinciali e nei casi di procedimento unico di competenza regionale (articolo 5, comma 7). Le linee di indirizzo tecnico-amministrativo sui procedimenti, approvate con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2026, n. XII/6646, sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del 28 agosto 2026, e da quella data la disciplina dell’articolo 4 opera per le nuove istanze, mentre i procedimenti di AIA già pendenti restano affidati alla Città metropolitana di Milano e alle province (articolo 9, comma 1); la procedura per l’accordo territoriale segue una distinta decorrenza, legata alla pubblicazione delle relative modalità attuative (articolo 9, comma 2).

Le lettere e) ed f) della delega, che chiedono semplificazioni urbanistiche e la riconduzione dei centri dati alla destinazione d’uso produttiva, toccano così il governo del territorio, che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione affida alla legislazione concorrente insieme alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell’energia, mentre la tutela dell’ambiente resta di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera s). La legislazione regionale già intervenuta non preclude allo Stato di fissare i principi fondamentali, ma impone di scriverli distinguendo la componente urbanistica dalle disposizioni riconducibili agli altri titoli di competenza, per evitare tanto la compressione delle attribuzioni regionali quanto la frammentazione delle regole che esigono uniformità nazionale. Per la stessa ragione andrebbe chiesto se basti il parere della Conferenza unificata. Con la sentenza 25 novembre 2016, n. 251, la Corte costituzionale ha affermato che, quando il legislatore delegato riforma istituti che incidono su competenze statali e regionali inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa, e il principio si attaglia alle disposizioni della delega in cui l’intreccio delle competenze è effettivo, a cominciare da quelle urbanistiche.

Resta la ponderazione degli interessi. La lettera d) impone di qualificare i progetti come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, «da considerare di interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici», e ne fa discendere un procedimento semplificato di VIA e AIA, mentre la lettera h) introduce criteri di priorità nell’accesso alla rete elettrica. Una qualificazione legislativa di questo tipo non può tradursi in una prevalenza assoluta né dispensare dalle verifiche prescritte dalle discipline di tutela, perché, come la Corte costituzionale ha chiarito con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85, nessuno dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione può avere la prevalenza assoluta sugli altri; la questione riguarda piuttosto l’estensione e le modalità applicative della prevalenza dentro la conferenza di servizi dell’articolo 8, alla quale partecipano per espressa previsione del comma 5 le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali e della salute. Il modello lombardo affianca alle valutazioni autorizzative una concertazione sovracomunale per il coordinamento territoriale e per le misure perequative e compensative, che la legge regionale tiene distinta dalle valutazioni ambientali, alle quali può fornire un quadro di riferimento strategico (articolo 5, comma 10). Sopra la soglia dell’articolo 13, e solo se interviene la dichiarazione del Consiglio dei ministri, opera il preminente interesse strategico, con un potere commissariale di deroga che, quando investe la legislazione regionale, richiede la previa intesa.

L’esame congiunto dei tre disegni di legge consente al Senato di intervenire sui principi e criteri direttivi, che l’articolo 76 della Costituzione esige determinati, prima che la delega sia esercitata. Occorrerebbe anzitutto un criterio espresso di coordinamento con l’articolo 8 del decreto-legge n. 21 del 2026, che abiliti i decreti legislativi a completare quel procedimento invece di affiancargliene un altro. Quel criterio dovrebbe consentire di definire il regime dei centri non soggetti ad AIA e di chiarire il rapporto fra autorizzazione unica e conformità urbanistica, e dovrebbe fare in modo che il termine di 10 mesi sia rispettato, perché per il suo superamento l’articolo 8 non introduce uno specifico meccanismo sostitutivo, ferma restando l’applicazione dei rimedi generali contro l’inerzia, dal potere sostitutivo previsto dall’articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 alla tutela giurisdizionale avverso il silenzio. I principi fondamentali andrebbero poi delimitati tenendo conto delle discipline regionali vigenti, con una disciplina transitoria per i procedimenti avviati sotto la legge regionale e con il ricorso all’intesa per le disposizioni in cui competenze statali e regionali risultino inscindibilmente intrecciate. Quanto alla prevalenza dell’interesse pubblico, essa dovrebbe poggiare su presupposti verificabili e coerenti con gli indirizzi di priorità della lettera c), che richiama le aree industriali e i siti di produzione energetica dismessi o in dismissione, le soluzioni energetiche pulite, i sistemi innovativi di teleriscaldamento e raffreddamento e la riduzione del consumo di acqua, chiamati a concorrere a una valutazione concreta e motivata senza diventare a loro volta un automatismo.

È il caso che il Senato dovrebbe avere davanti mentre scrive i criteri direttivi: in Lombardia un centro dati con potenza richiesta di connessione di 40 MW e gruppi elettrogeni sotto i 50 MW termici resta fuori dal procedimento unico, passa per la concertazione sovracomunale e, approvata la delega, diventerebbe opera di interesse pubblico prevalente, senza che alcuna norma dica in quale sede quella prevalenza vada fatta valere.

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