Balneari, l’ANCI ha in mano la grande opportunità di scrivere le regole che chiede

Il bando-tipo regola la gara, ma lascia ai Comuni gli atti che la precedono e la seguono, dove nasce il contenzioso. L’ANCI può colmare queste lacune con linee guida attuative, costruite sulle criticità segnalate dai soci e complementari allo schema ministeriale, anche recepite in un accordo in Conferenza unificata. Il momento è adesso, prima delle deliberazioni di indirizzo delle Giunte.
Per le concessioni balneari si avvicina il passaggio dalle regole agli atti. Lo schema di bando-tipo previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è in Conferenza unificata dal 30 settembre, nella nuova versione presentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), e attende il parere. Il 6 ottobre l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ne ha chiesto il perfezionamento su due punti, la scarsità della risorsa e gli indennizzi. Sono richieste fondate. Il bando-tipo, però, per come lo ha voluto il legislatore, può dare loro solo una risposta parziale. Il resto si deciderà negli atti dei Comuni, ed è lì che l’ANCI ha oggi la grande opportunità di entrare nell’operativo.
Il bando-tipo regola la gara. Nel testo finora circolato va dall’oggetto della concessione ai criteri di aggiudicazione, coerentemente con il rinvio dell’articolo 8 alle procedure di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Ciò che viene prima e ciò che viene dopo resta ai Comuni. Prima della gara c’è anzitutto la deliberazione di indirizzo della Giunta, che per il Consiglio di Stato è la sede in cui i criteri devono risultare «predeterminati prima dell’offerta» (sezione VII, 9 settembre 2026, n. 6850). Vengono poi l’istruttoria sulla scarsità e la perizia sull’indennizzo, con la nomina del perito e la raccolta dei documenti sugli investimenti. Le comunicazioni vanno rivolte ai soli titolari di concessioni valide, perché chi ha un titolo già scaduto non è concessionario uscente (sezione VII, 4 settembre 2026, n. 6811). Dopo la gara c’è la transizione: la cessazione anticipata dei rapporti, la stipulazione entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione (articolo 4, comma 7), l’eventuale differimento motivato, comunque non oltre il 31 marzo 2028 (articolo 3, comma 3), la riconsegna delle aree. È in questi passaggi che nascono i ricorsi, e senza un riferimento comune centinaia di Comuni li affronteranno ciascuno a modo proprio.
Per l’ANCI il momento è questo. Lo schema non è ancora licenziato: la Conferenza unificata non lo ha esaminato nella seduta del 1° ottobre e da allora non si è più riunita, mentre la legge non fissa alcun termine per il parere. Il perimetro del bando-tipo, però, è ormai chiaro, e chi propone oggi un complemento lo fa a testo aperto. Nessun altro soggetto rappresenta l’insieme dei Comuni costieri. E l’Associazione sa già produrre strumenti operativi: i suoi quaderni offrono indicazioni, modelli e schemi di atti, come quello dell’8 giugno sui primi adempimenti dei nuovi amministratori.
Il punto di partenza sono le criticità che i soci hanno segnalato il 6 ottobre: la scarsità, gli indennizzi, il peso del contenzioso. Oltre a essere rivolte al Ministero, possono diventare l’indice di linee guida attuative dell’ANCI. Linee guida di questo tipo non si sovrapporrebbero al bando-tipo: ne assumerebbero l’impianto come riferimento e ne colmerebbero le lacune, disciplinando gli atti che lo schema lascia ai Comuni. Qui l’Associazione può fare sistema, mettendo in comune gli atti dei Comuni che hanno già avviato le procedure, come Rimini con l’affidamento di 27 concessioni di zone di solo ombreggio del litorale nord, e le indicazioni che il Consiglio di Stato ha tratto dai contenziosi di Zoagli e di Santa Margherita Ligure (sezione VII, 18 agosto 2026, n. 6539, e n. 6850 del 2026). Nessun Comune può fare questo lavoro da solo. Un’associazione di enti concedenti può raccogliere le soluzioni che hanno retto al vaglio del giudice e restituirle a tutti in forma di modelli.
Le linee guida possono avere due vesti. La prima è associativa: un documento non vincolante, che ciascun Comune è libero di seguire, e che proprio per questo funziona. L’ente che richiama negli atti un metodo condiviso rafforza la motivazione imposta dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è sulla motivazione che il giudice misura la legittimità delle scelte. La seconda veste passa per la Conferenza unificata, dove l’ANCI siede con il suo presidente e con 14 sindaci da essa designati (articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). L’articolo 9, comma 2, lettera c), dello stesso decreto le affida il compito di sancire accordi tra Governo, Regioni ed enti locali per svolgere in collaborazione attività di interesse comune. Linee guida dell’ANCI recepite in un accordo con il MIT e le Regioni avrebbero un peso istituzionale diverso, e darebbero alla riforma un assetto coerente: allo Stato la gara, ai Comuni il metodo per prepararla e per governarne gli effetti.
Sulla scarsità lo spazio è ampio. La Corte di giustizia ha ammesso che la valutazione combini un approccio generale, condotto a livello nazionale, con un’analisi caso per caso del territorio di ciascun Comune, purché fondata su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati (sentenza 20 aprile 2023, C-348/22, Ginosa), e l’ordinanza 10 luglio 2026, C-574/25, ha giudicato equilibrata questa combinazione. L’analisi locale tocca ai Comuni. Un metodo comune, fatto di indicatori, fonti dei dati e schema di relazione, la renderebbe omogenea senza togliere all’ente la decisione.
Sugli indennizzi la legge ha già fissato l’ossatura. L’articolo 4, comma 9, della legge n. 118/2022, nel testo del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, richiede una perizia asseverata acquisita prima della pubblicazione del bando, redatta da un professionista o da un collegio scelti dall’ente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con spese a carico dell’uscente. Manca il decreto sui criteri, che andava adottato entro il 31 marzo 2025, e nessuna linea guida può sostituirlo. La stessa norma, però, stabilisce che la sua assenza non giustifica il mancato avvio delle procedure, e il Consiglio di Stato ha posto sull’uscente l’onere di provare gli investimenti non ammortizzati (sezione VII, 21 maggio 2026, n. 4121, e n. 6539 del 2026). Alle linee guida resta la parte operativa: la richiesta dei nominativi, l’incarico e le incompatibilità del perito, i documenti da chiedere all’uscente, il sopralluogo in contraddittorio, i tempi della stima.
Le linee guida, beninteso, non possono derogare alla legge né al bando-tipo, e non rendono obbligatorio ciò che la legge lascia facoltativo. Non rispondono neppure all’altra richiesta avanzata dall’ANCI, quella di una compartecipazione dello Stato alle spese che i Comuni sostengono per la gestione del demanio e per il contenzioso, che appartiene alla sede finanziaria e legislativa.
Resta il tempo. Le procedure vanno avviate entro il 30 giugno 2027 (articolo 4, comma 3, della legge n. 118/2022), e il Consiglio di Stato ha qualificato il termine del 30 settembre 2027 come massimo, di natura acceleratoria e non dilatoria (sentenza n. 6539 del 2026). Le linee guida servono se arrivano prima delle deliberazioni di indirizzo delle Giunte, cioè nei prossimi mesi, in parallelo con l’esame dello schema in Conferenza unificata. Fin qui l’ANCI ha svolto il ruolo che le spettava nella fase normativa, leggendo lo schema e indicandone i limiti. Adesso può fare un passo in più e portare nell’operativo l’esperienza dei suoi Comuni.

