C’è da emozionarsi a leggere la sentenza pronunciata da Anna Maria Tracanna, giudice del Lavoro dell’Aquila a favore di una malata. Il provvedimento d’urgenza, depositato il 3 maggio scorso, riconosce a una donna, con recidiva di cancro al seno, il diritto a curarsi con Metodo Di Bella.

Sarà l’Asl di Avezzano Sulmona a rimborsare interamente il costo della terapia poichè la paziente, già operata nel 2008 e alle prese con metastasi dal 2011, è anche cardiopatica. E dunque non può tollerare nè chemioterapia, nè radioterapia.

Ma non è solo per via della cardiopatia che il giudice ha condannato la Asl a rimborsare i farmaci. Sentite:

“A ben vedere infatti, l’art. 32 della Costituzione non può essere considerato come una monade ma va riletto e interpretato anche alla luce degli altri diritti e doveri scolpiti nella carta costituzionale quali l’obbligo di adempiere ai doveri di solidarietà, l’obbligo di rispettare la dignità della persona, l’obbligo di assicurare il pari trattamento a tutti gli individui e, soprattutto, il fondamentale obbligo di rispettare la libertà individuale e che si esplica anche nell’inviolabile diritto di scelta della cura da intraprendere…”

“In particolare, quando la medicina ufficiale non proponga delle valide soluzioni o quando le stesse non sono ulteriormente percorribili, la Costituzione, cristallizzando la tutela del diritto alla salute in senso lato, assicura a ogni individuo la possibilità di intraprendere cure e terapie che, pur nell’incertezza del risultato, possano, anche temporaneamente, assicurare un’esistenza decorosa e libera – per quanto possibile – dalle sofferenze.

A tutela del preminente bene della salute, dunque, anche il medico, nella sua scienza e coscienza, dovrà sentirsi libero di prescrivere al paziente quelle cure che egli ritenga maggiormente idonee a raggiungere un beneficio, sia esso la guarigione, sia esso la stabilizzazione della malattia intesa come non peggioramento…”

Non è finita, ascoltate il verdetto sulla rimborsabilità dei farmaci.

Qui apriamo una parentesi. Forse non tutti sanno che l’elenco di medicine pagate dal sistema sanitario è governato da regole talmente rigide da cozzare contro il diritto alla salute. Tradotto: farmaci, testati e in commercio, non vengono rimborsati se si usano secondo altra indicazione rispetto a quella indicata dal bugiardino. Ad esempio la somatostatina è rimborsata se si ha un tumore neuroendocrino e non un altro tipo di cancro. Ma una molecola svolge sempre più funzioni ( aspirina docet ) e un medico non lo può ignorare. Infatti non lo ignora ma non è libero di prescrivere.

E chi decide per noi al posto del medico?

Le riposte sono: “autorità competenti”, “organi preposti”, “commissioni ad hoc”, una persona che ci metta il nome e la faccia, mai.

È etico tutto cio?

Certo che no, per questo i malati chiedono giustizia in tribunale.

Dicevamo della rimborsabilità, ecco cosa ha stabilito la giudice: “A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità è intervenuta e ha ammesso la possibilità di disapplicare l’atto amministrativo contenente gli elenchi dei medicinali ammessi a carico del sistema sanitario poichè in contrasto con la legge. La Corte di Cassazione negli anni ha affermato che il criterio dell’economicità non può spingersi fino al punto di escludere l’esenzione della spesa di un farmaco che risulti indispensabile e insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata.”

Ricapitoliamo: sono malato, ho diritto di scegliere come curarmi. E dunque, per poter usufruire delle cure che mi fanno stare meglio, il medico deve essere libero di prescrivermele. E perchè ci sia vera libertà ( autentico diritto alla salute ) il sistema sanitario rimborserà i costi di queste cure, esattamente come rimborsa a chi le sceglie la prima chemioterapia, la seconda chemioterapia e così via.

“Con questa sentenza si è stabilito che il diritto alla scelta della cura da intraprendere è inviolabile ” ha commentato soddisfatta l’avvocato della paziente, Marisa Cataldo. “Se la Asl non oppone un reclamo, il provvedimento è definitivo, ma sono anche convinta che un’interpretazione così articolata dell’articolo 32 non si possa impugnare”.

Nelle cinque pagine di sentenza la giudice ha anche scritto di essere a conoscenza “delle complesse vicende che hanno caratterizzato la sperimentazione del metodo Di Bella… Tuttavia oggetto della presente decisione non è la validità scientifica di una determinata cura bensì l’accertamento del diritto del soggetto…”

A proposito della sperimentazione Di Bella, suggerisco di leggere la sintesi sul forum dibellainsieme, scritta da Adolfo Di Bella, secondogenito del professore Luigi e autore della biografia “Il poeta della scienza”.

Se fossi uno sceneggiatore ci farei un film. Troppi intrighi, troppe domande lasciate senza risposta, troppi decreti per perseguitare medici e pazienti (per fortuna decaduti perchè giudicati incostituzionali).

Perchè si programmò una sperimentazione di due mesi e mezzo arruolando 386 pazienti al quarto stadio di malattia quando il professore precisò che la sua cura contro il cancro è tanto più efficace in pazienti che non hanno fatto chemio e radio?

E che essendo biologica richiede più di due mesi e mezzo di tempo per essere valutata?

E perchè non venne affiancato un gruppo di controllo, cioè pazienti in cura con ‘altro’ rispetto a metodo Di Bella, per fare un confronto come scienza comanda?

Perchè non si sono ascoltate le indicazioni dell’ideatore della terapia?

Perchè ai malati vennero dati 4 o 5 farmaci mentre i fogli firmati dal professore ne prevedevano 10 o 12? (Prescrizioni confermate anche da i malati in cura )

Perchè nella soluzione ai retinoidi data ai malati in sperimentazione i Nas trovarono acetone quando il professore si era raccomandato che l’acetone non inquinasse i retinoidi?

Fino al giallo della firma del professore sui protocolli da applicare, un falso clamoroso, come mostrano le prove raccolte dal figlio.

In un Paese normale si sarebbe rifatto tutto da capo.

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