Vi riporto le riflessioni di Claudia Pretto, giurista, ricercatrice ed esperta di monitoraggio dei diritti umani, intervenuta al convegno “Pandemia, invito al confronto” promosso dal Coordinamento 15 ottobre e dall’associazione ContiamoCi! Il dibattito si è tenuto a Roma all’hotel Nazionale di Piazza Montecitorio ed è durato due giorni (3 e 4 gennaio). Ha visto la partecipazione di 25 relatori fra i quali i membri della CMS, la Commissione medico scientifica indipendente di cui abbiamo parlato qui e qui. Qui trovate gli interventi dei relatori oltre a quello di Claudia Pretto intitolato “La gestione della pandemia in Italia al vaglio degli obblighi internazionali in materia di diritti umani”, qui.

Le leggi non sono tutte uguali

Claudia Pretto ha esordito ricordando che gli Stati devono rispettare gli obblighi internazionali precedentemente sottoscritti.

Nella gerarchia delle leggi le convenzioni internazionali sono sovraordinate rispetto alle leggi ordinarie. Significa che hanno più forza, come stabilito dall’art. 10 della Costituzione.

Pretto si è soffermata su due convenzioni. Il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economico sociali e culturali, entrambi adottati nel 1966 ed entrati in vigore nel 1976.

“In caso di emergenza si possono derogare i diritti umani, ossia è ammesso il non rispetto di questi diritti per un certo periodo – ha spiegato la giurista – ma attenzione, le modalità di deroga sono illustrate dal Comitato Onu sui diritti umani. E non tutti i diritti possono essere sospesi, solo alcuni”. Pretto precisa che diversi studiosi internazionalisti sono concordi nel ritenere la pandemia un’emergenza ma “è obbligo per gli Stati notificare al segretario delle Nazioni quali sono gli articoli sospesi”.

Facciamo un passo indietro

Quali sono i diritti inderogabili? Ossia quelli che non si possono sospendere MAI neppure in caso di emergenza?

L’articolo 4, comma 2 evidenzia i diritti che non si possono mai interrompere. Li trovate qui. Leggeteli e vedrete che la discriminazione – per qualsiasi motivo – non è mai ammessa. Poi, l’articolo 6 sul diritto alla Vita non si può mai violare. Anche il 7 sugli esperimenti medici compare fra gli inderogabili. Si legge: “Nessuno può essere sottoposto alla tortura nè a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare nessuno può essere sottoposto senza il suo libero consenso a un esperimento medico scientifico”.

Pensate, perfino l’articolo 18 sulla libertà di espressione e opinione è intoccabile. “Alla libertà di espressione e di opinione per motivi politici e religiosi, anche in fase di emergenza non possono essere posti limiti” precisa Claudia Pretto. Il paragrafo 3 prevede sì un’eccezione per derogare la libertà di espressione ma, per farlo, occorre una legge discussa in Parlamento.

La giurista ricorda che in questi casi “l’autorità è chiamata a rispondere proprio perché si tratta di violazione dei diritti umani”. E che in caso di violazione “si risponde personalmente”.

Precisa inoltre cosa voglia dire il “libero consenso” del singolo che accetta di sottoporsi a un esperimento medico. “L’espressione ‘libero’ non rimanda a qualsiasi consenso, ogni persona deve essere messa in condizione di comprendere appieno l’esperimento al quale decide di sottoporsi. Infatti è stato stabilito che un consenso dato da una vittima di tratta (schiavitù) non è rilevante. Allo stesso modo non lo è il consenso della persona sottoposta a pressioni psicologiche o minacce, come la minaccia di perdere la fonte di sostentamento, il lavoro o la socialità”.

Come si può derogare ai diritti umani

Claudia Pretto riferisce che, durante l’emergenza pandemica, l’Italia non ha attivato i principi di deroga. Al contrario, altri Paesi lo hanno fatto. Ad esempio il Perù, il Guatemala, l’Armenia e la Romania. “Un funzionario Onu si è recato nelle nazioni che hanno dichiarato quali diritti sono stati sospesi ed è stata aperta una procedura di monitoraggio”.

Questo perché vi sono precise regole da rispettare, ribadite il 27 aprile 2020 dalle linee guida dell’Alto commissario. In sintesi: i diritti che si possono sospendere, non quelli citati nell’articolo 4, “devono rispondere a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e durata. Va adottata la misura strettamente necessaria e meno invasiva”.

Conclusioni

Durante un’emergenza non è mai ammessa la discriminazione di qualsiasi tipo; non si possono minimamente scalfire le libertà di pensiero, coscienza, di religione così come il diritto di disporre di acqua, cibo e lavoro. La giurista Claudia Pretto invita a interrogarsi sui provvedimenti che l’Italia ha attuato per limitare il sostentamento.

Si può sospendere un cittadino dal lavoro?

Si può favorire un accesso al lavoro diversificato sulla base di una vaccinazione?

Il super green pass risponde ai requisiti illustrati dall’Alto commissario Onu?

I decreti continuativi rispondono ai principi di legittimità, proporzionalità e ragionevolezza?

Ricordiamo che anche sotto emergenza lo Stato ha obblighi vincolanti e che di tutto quello che accade – anche se non è monitorato dall’Onu – ne sono testimoni i popoli. Dunque, noi.

Tag: , , , , , ,