Con la proroga al 19 settembre per la presentazione del modello 770 per i sostituti di imposta e con la conferma dell’invio telematico del modello Unico entro il 30 settembre, anche l’estate diventa un periodo caldo per i contribuenti. Come l’anno scorso anche quest’anno abbiamo interpellato  il fiscalista di Ancona, Paolo Duranti, per chiedere qualche consiglio su come diminuire il carico delle imposte. Vi ricordiamo, come al solito, la distinzione tra le due parole-chiave per il contribuente:

Deduzione: riduzione della base imponibile (cioè il reddito complessivo) sulla quale viene applicata l’imposta

Detrazione: agevolazione che consente di abbattere l’imposta

 

Dottor Duranti, quali sono le principali spese deducibili per le famiglie italiane?

«Vi sono numerose tipologie di oneri deducibili: facendo una veloce carrellata, ricordiamo i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro) nonché i contributi versati alle forme pensionistiche complementari – comprese quelle Ue -, relativi sia a fondi negoziali, sia a fondi individuali. Per quest’ultima voce ricordiamo che la deducibilità spetta per l’importo massimo di 5.164,57 euro: il limite peraltro non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Vi sono inoltre i contributi sanitari versati con il premio di assicurazione dell’auto (ma soltanto per la parte di contributi che supera complessivamente 40 euro), i contributi versati per la cosiddetta “assicurazione casalinghe”, per il “fondo casalinghe”, e per il riscatto degli anni di laurea».

Ci sono altre spese che è possibile scalare?

«Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, mentre non sono deducibili gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli, così come le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato. Nel caso in cui il provvedimento del giudice non distingua la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per la metà.  Infine, citiamo la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri».

E per le erogazioni liberali?

«Valgono le stesse regole di deducibilità dell’anno scorso per le erogazioni in denaro effettuate a favore delle istituzioni religiose, sia per la Chiesa cattolica che per altre confessioni. Ciascuna di queste donazioni, in particolare, è deducibile fino a 1.032,91 euro. Sempre in ambito non profit, ricordiamo che possono essere dedotte anche le donazioni a Ong riconosciute “idonee”, Onlus, associazioni di promozione sociale ed alcune fondazioni e associazioni riconosciute, università, enti di ricerca ed enti parco.  Al 19%, invece, sono detraibili le erogazioni liberali effettuate a favore delle scuole (di ogni ordine e grado). La percentuale sale al 24 per cento per le donazioni ad Onlus e partiti politici. La legge ammette la detraibilità anche delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale d’istruzione, nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Tali donazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario oppure con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari».

Quante detrazioni sono legate alla famiglia?

«In materia di detrazioni rilevano in primis quelle relative ai carichi di famiglia, cioè da porre in relazione ai familiari che nel 2013 sono stati fiscalmente a carico del contribuente: generalmente il coniuge (purché non separato) e i figli, anche naturali, ma eventualmente anche altri soggetti (quali ad esempio nipoti, genitori, generi, nuore, suoceri, nonni, ecc. purché ovviamente siano conviventi con il contribuente). Giova precisare che si considerano familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per le famiglie numerose, con più di quattro figli a carico, spetta un’ulteriore detrazione».

Quali sono le altre principali detrazioni?

«Per altre tipologie di spese la detrazione viene invece determinata in percentuale. Spetta ad esempio nella misura del 19 per cento la detrazione per talune spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico, come le spese sanitarie, quelle sostenute per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili, l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili, l’acquisto di cani guida, i premi per l’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, i premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5 per cento, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001, le spese per l’istruzione secondaria e universitaria, per attività sportive praticate da ragazzi, per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (per tale ultima ipotesi non si può indicare un importo superiore a 2.633 euro)».

E le spese sanitarie?

«È importante fare un paio di precisazioni. Innanzitutto, la detrazione del 19% spetta solo sulla parte che supera 129,11 euro: ciò significa che se ad esempio la spesa ammonta a 218,55 euro, l’importo su cui spetta la detrazione è di 89,44 euro. In secondo luogo, si consideri che da quest’anno le spese sanitarie vanno indicate per intero (come già avviene nel modello 730) e, pertanto, non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11. Infine, relativamente alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario».

Le spese per l’istruzione e lo sport si possono detrarre?

«Sì. Sono detraibili le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Al riguardo le istruzioni ministeriali precisano che tali spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani. Tanto per restare in tema, giova ricordare che anche le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, sono detraibili per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. Detraibili anche le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (come ad esempio figli); a tal fine rileva però un importo massimo per ciascun ragazzo pari a 210 euro. La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto; in questo caso sul documento di spesa dev’essere indicata la quota detratta da ciascuno di essi. Attenzione, però: le spese devono risultare da idonea documentazione, che può consistere in un bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza di pagamento dalla quale risultino la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale o, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione, la causale del pagamento, l’attività sportiva praticata, l’importo corrisposto nonchè i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento».

 

Quali sono le regole per spese connesse a colf e badanti?

«I contributi previdenziali e assistenziali versati per colf, baby sitter, assistenti di persone anziane e, in genere, per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro sono deducibili fino all’importo massimo di 1.549,37 euro. A ciò si aggiunga che sono detraibili le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione, però, da un lato non è generalizzata, operando soltanto se il reddito complessivo non supera 40mila euro, e dall’altro spetta anche per le spese sostenute per i familiari, anche se non fiscalmente a carico del contribuente. È importante tuttavia individuare con precisione quali soggetti si possano considerare non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana (condizione che deve risultare da certificazione medica): si tratta, ad esempio, delle persone non in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, nonché le persone che necessitano di sorveglianza continuativa».

 

E quali altri oneri, in generale, sono detraibili?

«In via residuale possiamo menzionare le detrazioni previste in presenza di un contratto di locazione della casa di abitazione, nonché per i giovani inquilini under 30 e a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro. Meritano attenzione anche le detrazioni per gli investimenti in start up, per le spese di mantenimento dei cani guida e per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di 129,11 euro e nel limite massimo di  387,34 euro».

 

Quali sono quest’anno le detrazioni effettuabili per i lavori di ristrutturazione?

«La Legge di Stabilità 2014 ha da un lato prorogato sino al 31 dicembre 2014 la maggiore detrazione Irpef (50 per cento), sempre con il limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, e dall’altro previsto la detrazione al 40 per cento per le spese che saranno sostenute nel 2015. La percentuale tornerà alla misura ordinaria del 36 per cento a decorrere dal 2016, con il limite di 48mila euro per unità immobiliare. Inoltre, sempre con la Manovra 2014 sono state estese fino alla fine di quest’anno le detrazioni delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite all’abitazione principale o ad attività produttive. È utile ricordare che è stato abolito l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, ridotta dal 10 al 4 per cento la misura della ritenuta d’acconto operata da banche e Poste sui bonifici e soppresso l’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori».

E per l’acquisto del mobilio?

«È prevista la detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) – che l’acquirente legge sull’etichetta energetica -, che siano destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia su edifici residenziali. La legge pone però dei requisiti ben precisi: l’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014, e le spese relative agli interventi di recupero edilizio sostenute a partire dal 26 giugno 2012. Per quanto riguarda il mobilio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nell’agevolazione, ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, divani, ma anche i materassi e gli apparecchi di illuminazione. Sono considerati grandi elettrodomestici per i quali si può fruire della detrazione frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori ed apparecchi per il condizionamento, eccetera».

E per il risparmio energetico?

«Come abbiamo visto per gli interventi di natura edilizia, la Legge di Stabilità 2014 ha prorogato anche la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; in particolare, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 si applica la percentuale del 65 per cento (sarà del 50 per cento nel 2015). Nei condomini, per gli interventi su parti comuni si applica invece la misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, e del 50 per cento dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016».

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