730, i trucchi per pagare meno
Dopo avervi segnalato come risparmiare sulla tasse relative alla casa, tra le altre novità del 2016 Paolo Duranti dello Studio Mazzocchi & Associati segnala, in ambito culturale, la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco. Con finalità analoghe era stato introdotto l’art bonus, cioè il credito di imposta riconosciuto a favore di chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
Sul fronte delle agevolazioni, segnala Paolo Duranti dello Studio Mazzocchi & Associati, impattano con la dichiarazione 2016 l’aumento (da 640 a 960 euro all’anno) del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito annuo non superiore a 26 mila euro. Si tenga presente che da quest’anno per verificare il rispetto di tale limite occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di Tfr. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere il bonus Irpef, il contribuente ne può usufruire direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicandolo nella casella “Casi particolari” del quadro C del 730 o del quadro RC, Sezione I, dell’Unico Persone Fisiche.
Nel capitolo «detrazioni», si segnala quella – riconosciuta nella misura del 19 per cento – per le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel novero delle spese agevolate rientrano anche i costi sostenuti per la mensa scolastica, anche nel caso in cui questa sia gestita da soggetti diversi dall’istituto (ad esempio il Comune o un’impresa incaricata). Per quest’anno, qualora la documentazione sia incompleta, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.
Sempre in ambito formativo, è prevista la detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali; per queste ultime la misura non può eccedere l’importo stabilito con apposito decreto ministeriale del 29 aprile scorso. Passa da 2.065 a 30mila euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26 per cento. Tra le new entry vi è poi la detrazione – nella stessa misura indicata sopra – per le spese funebri sostenute anche nel caso in cui il defunto non sia un parente, per un importo massimo di 1.550 euro per ciascuna di tali persone.
Nella dichiarazione 2016 fa il suo ingresso poi il credito d’imposta riconosciuto per il ricorso all’arbitrato ai fini della soluzione di una controversia: in caso di successo della negoziazione, oppure di conclusione dell’arbitrato con lodo, spetta infatti un’agevolazione commisurata al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, e comunque in misura non superiore a 250 euro.
L’Unico PF si può usare per correggere il 730
Nel caso in cui il contribuente, dopo aver presentato il 730/2016, si accorga di non aver fornito tutti gli elementi necessari, occorre distinguere tra due ipotesi:
• se emerge un maggior credito o un minor debito è possibile presentare entro il 25 ottobre 2016 un modello 730 integrativo con la relativa documentazione, oppure l’Unico 2016, entro il 30 settembre 2016 (si parla in tal caso di “correttiva nei termini”), oppure entro il termine previsto per la presentazione dell’Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). In questa ipotesi la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal 730 potrà essere indicata a rimborso o come credito da portare in diminuzione per l’anno successivo;
• se invece emerge un maggior debito o un minor credito, il contribuente può scegliere se presentare l’Unico 2016 Persone fisiche:
1. entro il 30 settembre 2016, versando direttamente le somme dovute;
2. entro il termine previsto per la presentazione dell’Unico relativo all’anno successivo e pagare direttamente le somme dovute;
3. entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, versando direttamente il dovuto.
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