Il D. Lgs. n. 36/2023, con l’art. 44,  reintroduce nel panorama legislativo italiano l’istituto dell’appalto integrato, fornendo alle stazioni appaltanti uno strumento per l’affidamento simultaneo della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori.

La parola “reintroduce” potrebbe generare qualche ambiguità, infatti, in precedenza, l’art. 59 del vecchio Codice aveva posto un freno all’utilizzo dell’appalto integrato. Nonostante ciò, tale restrizione era stata parzialmente smorzata dal D. Lgs. n. 56/2017 che aveva aperto alla possibilità di utilizzare questo strumento in presenza di determinate condizioni legate alla componente tecnologica o innovativa dei lavori.

Con l’obiettivo di incentivare gli investimenti nel settore pubblico e di agevolare l’apertura di nuovi cantieri, il Decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019, conv. in L. n. 55/2019) aveva temporaneamente sospeso il divieto sull’appalto integrato, estendendo tale sospensione fino al 31 dicembre 2020.

Tale misura temporanea è stata ulteriormente estesa al 31 dicembre 2021 grazie al Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020) e poi nuovamente prorogata fino al 30 giugno 2023 dal Decreto semplificazioni bis (D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021).

Quest’ultimo decreto ha apportato ulteriori modifiche, introducendo un’innovativa modalità di appalto integrato, specificamente progettata per gli interventi finanziati attraverso fonti particolari, come il PNRR, il PNC e altri programmi sostenuti dall’Unione Europea.

Secondo l’attuale Codice dei contratti pubblici, l’appalto integrato rappresenta uno degli strumenti che le stazioni appaltanti possono utilizzare per portare a termine diversi progetti. Questo, però, non si applica ai lavori di manutenzione ordinaria.

Nonostante ciò, rimane l’obbligo per le stazioni appaltanti di giustificare questa opzione, soprattutto considerando possibili fluttuazioni dei costi nella fase di esecuzione.

L’appalto integrato è un meccanismo che mira a garantire efficienza e qualità nella realizzazione di opere pubbliche, combinando due fasi distinte: la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Tale modalità contrattuale richiede che le imprese partecipanti possiedano un’ampia gamma di competenze e una solida situazione finanziaria.

Le stazioni appaltanti, nel valutare le offerte, si concentrano non solo sul prezzo proposto ma anche e soprattutto sulla capacità tecnica e finanziaria delle imprese concorrenti. Questo perché, in un appalto integrato, l’impresa aggiudicataria è responsabile non solo dell’esecuzione dei lavori, ma anche della progettazione, garantendo quindi che il progetto sia realizzabile, sostenibile e rispetti gli standard di qualità previsti.

Tuttavia, è evidente che non tutte le imprese dispongano al proprio interno di tutte le competenze e requisiti richiesti per gestire un appalto di tale natura. Per questa ragione, il sistema permette alle imprese di formare delle associazioni temporanee d’impresa o di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni specializzati nel campo della progettazione o in altre aree specifiche. Questo consente di creare un team multidisciplinare in grado di rispondere a tutte le esigenze del progetto, garantendo le capacità tecniche e finanziarie necessarie. In questo modo, anche le imprese che non possiedono direttamente tutti i requisiti possono partecipare, associandosi con professionisti qualificati offrendo una proposta completa e competitiva per l’intero progetto.

Bisogna precisare che tale forma di appalto viene assegnata esclusivamente sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un criterio che tiene conto non solo del costo, ma anche della qualità e dell’efficienza dell’offerta. Questa offerta deve obbligatoriamente includere sia la fase di progettazione sia quella di esecuzione, garantendo un’ottimizzazione del processo e una maggiore integrazione tra le varie fasi del progetto.

L’appalto integrato rappresenta una soluzione alle inefficienze che emergono spesso nei processi di appalto tradizionali. Con la progettazione e l’esecuzione delle opere confluite nelle mani di un unico soggetto, emerge una sinergia che potenzia la coerenza tra queste due fasi fondamentali. In teoria, questo modello dovrebbe permettere un allineamento più efficace degli obiettivi e garantire una realizzazione efficiente dell’opera.

Per di più, il processo complessivo può essere notevolmente accelerato: con un unico soggetto a capo, c’è un incentivo molto più forte a gestire proattivamente i rischi, visto che qualsiasi ostacolo potrebbe avere ripercussioni sia sulla progettazione sia sull’esecuzione.

Detto ciò, non mancano le critiche nei confronti dell’appalto integrato. Una delle principali preoccupazioni riguarda la concentrazione di responsabilità: affidare così tanto ad un unico soggetto può portare a complicazioni se quest’ultimo dovesse incontrare problemi, rischiando di rallentare o interrompere l’intero progetto.

Inoltre, potrebbe esserci una limitazione nella concorrenza se solo alcune imprese dispongono delle competenze sia in progettazione che in esecuzione, influenzando potenzialmente i prezzi. E poi c’è la questione della qualità: se non si presta la dovuta attenzione, il soggetto aggiudicatario potrebbe cercare di risparmiare in determinate aree compromettendo la qualità dell’opera.

Da un lato l’Anac ha già mostrato perplessità sulla veste dell’appalto integrato cucita dal Legislatore del nuovo Codice, evidenziando come l’esperienza pregressa dimostri un rallentamento nella realizzazione delle opere in caso di affidamento congiunto, che sarebbe preferibile riservare agli interventi caratterizzati da un certo grado di complessità.

Dall’altro lato, le associazioni di professionisti lamentano il rischio che una liberalizzazione eccessiva di tale tipologia di appalto possa consegnare la realizzazione degli interventi ai privati senza un preventivo e adeguato controllo da parte dell’amministrazione sul risultato finale.

In un panorama contraddistinto da un crescente interesse verso l’appalto integrato, molte istituzioni e aziende guardano con attenzione alle potenziali innovazioni che questa modalità di contratto potrebbe apportare.

L’appalto integrato, pur portando con sé notevoli vantaggi in termini di efficienza e coordinamento, richiede che le stazioni appaltanti operino con discernimento, valutando attentamente sia gli aspetti positivi che quelli negativi e assicurando la presenza di efficaci meccanismi di controllo e supervisione.

L’appalto integrato c’è ma non si vede o, meglio, non se ne vedono ancora gli effetti. Un elemento da non sottovalutare è la temporalità: il nuovo Codice, che introduce e regolamenta l’appalto integrato, è attivo da un lasso di tempo piuttosto breve, precisamente tre mesi (di efficacia). Pertanto bisognerà aspettare ancora un pò, magari applicandolo e concedendo il tempo necessario per osservare e valutare le dinamiche e le performance generate da questa nuova modalità di appalto.

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