La Settima sezione del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n. 4121 del 21 maggio 2026, ha aggiunto un ulteriore tassello per comporre il puzzle del regime delle concessioni balneari disegnato dall’articolo 4 della legge n. 118/2022.

Il Giudice amministrativo d’appello si è espresso, in particolare, sulla legittimità dell’avvio delle procedure per l’affidamento delle concessioni anche in mancanza, all’interno degli atti di gara, della clausola sull’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente per gli investimenti effettuati. E ciò in quanto – ha argomentato il Consiglio di Stato – l’indennizzo è, alla luce dello stesso articolo 4, comma 9 della legge n. 118/2022 che pure lo prevede, meramente eventuale e svincolato da automatismi e forfettizzazioni, tanto più che la regola generale rinvenibile all’articolo 49 del codice della navigazione, è quella dell’accessione gratuita delle opere non amovibili realizzate dal concessionario sul suolo demaniale. Tale regola, per vero, non esclude in radice la possibilità, in sede di riaffidamento della concessione con gara, di riconoscere al concessionario uscente l’equa remunerazione degli investimenti effettuati limitatamente alla parte non ammortizzata, possibilità che rappresenta una misura di contemperamento tra l’interesse all’accesso al mercato e alla realizzazione della più ampia concorrenza e l’iniziativa economica privata.

Ecco, allora, che la lettura congiunta delle due norme richiamate ha orientato il Consiglio di Stato nella direzione di affermare che l’omessa indicazione, nel bando di gara per l’affidamento di una concessione balneare, dell’indennizzo a favore del concessionario uscente non vale a fondare l’illegittimità della procedura, così come non può rilevare la perdurante assenza del decreto ministeriale cui lo stesso articolo 4, comma 9 della legge n. 118/2022 demanda la fissazione dei criteri per la quantificazione dell’indennizzo.

Se la conclusione poteva apparire scontata alla luce del dato letterale della norma, laddove è espressamente previsto che la mancata adozione del decreto in parola non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento (articolo 4, comma 9, ultimo periodo della legge n. 118/2022), innovativo è il rilievo per cui le amministrazioni nemmeno sono tenute a prevedere, nel bando di gara, l’obbligo di remunerare gli investimenti effettuati dal concessionario uscente secondo criteri oggettivi, attesa la possibilità che il decreto ministeriale sopravvenga fissando criteri diversi da quelli prescelti dalla singola amministrazione.

Nel caso portato all’esame del Consiglio di Stato, il concessionario (in forza di titolo rilasciato nel 2019) nemmeno aveva dimostrato la sussistenza di investimenti non ancora ammortizzati, in ciò ravvisandosi addirittura il difetto di interesse a censurare gli atti indittivi della procedura per omessa previsione della clausola sull’indennizzo. In ogni caso, a fronte della mancata indicazione quantomeno di un principio di prova sia degli investimenti effettuati sia del loro mancato integrale recupero, l’amministrazione non è obbligata ad attivare alcun procedimento, proprio sulla base della regola dell’accessione gratuita e venendo meno un presupposto – cioè la comprovata sussistenza di investimenti non ancora ammortizzati attraverso l’attività economica svolta sull’area demaniale in concessione – cui la legge àncora il diritto del concessionario uscente al riconoscimento dell’indennizzo.

Sotto altro profilo, il Consiglio di Stato ha respinto la censura di illegittimità della proroga del titolo concessorio disposta dall’amministrazione fino al 15 settembre 2025 e non al 30 settembre 2027, come previsto dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 118/2022.

È fuori discussione la natura della proroga introdotta ex lege quale proroga tecnica, in quanto strettamente correlata all’obbligo dei comuni di procedere all’espletamento delle procedure per il riaffidamento delle concessioni, così come è indubbio – e anche logico – che laddove un’amministrazione completi le operazioni di gara in un momento antecedente, e dunque i nuovi concessionari siano pronti al subentro, le concessioni potranno venire a scadenza anche prima del 30 settembre 2027. Solo se declinata in questi termini, ovvero concependo detto termine quale termine ultimo per la proroga delle concessioni in essere, la norma realizza appieno gli obiettivi di apertura al mercato, efficacia dell’azione amministrativa e certezza dei tempi procedimentali.

La sentenza non è definitiva, avendo il Consiglio di Stato ritenuto di dover disporre un adempimento istruttorio prodromico alla disamina dell’ulteriore profilo di censura sollevato dal concessionario, concernente l’illegittimità della procedura perché bandita in assenza di un piano comunale delle coste già approvato. Benché anche quest’ultimo profilo assuma indubbia rilevanza nella composizione della scena che deve fare da sfondo alle procedure per l’affidamento delle nuove concessioni, la sua risoluzione non può, comunque, scalfire le conclusioni già raggiunte in punto di riconoscimento e conseguente quantificazione dell’indennizzo a favore del concessionario uscente.

Nel caso concreto, l’amministrazione ha indetto la procedura di affidamento sulla scorta di elaborati costituenti un mero progetto di piano delle coste, affermandone la conformità alle previsioni del piano regionale quanto alla disciplina dell’attività concessoria, che troverebbe applicazione nelle more dell’approvazione del piano costiero comunale.

Come anticipato, l’incombente istruttorio – risoltosi nell’ordine all’amministrazione di depositare la relazione predisposta dall’ufficio tecnico per l’individuazione dei lotti messi a gara e la nota della Regione di validazione dell’operato del comune – è dirimente per la disamina della questione se la mancata approvazione del piano comunale delle coste sia preclusiva o meno del rilascio di nuove concessioni, e dunque se la sua assenza possa giustificare la sospensione generalizzata delle procedure per la loro assegnazione, questione che riflette la situazione in cui versano tanti altri comuni chiamati a dare attuazione al nuovo regime delle concessioni balneari.

 

 

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