Con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026 la Settima Sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi sulle procedure avviate dal Comune di Zoagli, offre un’indicazione netta su un punto che divideva amministrazioni e operatori: il termine del 30 settembre 2027 non attribuisce ai concessionari un diritto a conservare il titolo fino a quella data, né autorizza i Comuni a rinviare le gare. Come per ogni pronuncia di questa stagione, però, conviene distinguere ciò che la decisione stabilisce da ciò che lascia impregiudicato.

Sul primo versante, la sentenza consolida una linea ormai stabile. Le concessioni interessate dalle ripetute proroghe legislative hanno cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2023, secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021, e i rinvii automatici e generalizzati vanno disapplicati, dai giudici come dalle amministrazioni, per contrasto con l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’articolo 49 TFUE; un approdo divenuto definitivo dopo che le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la pronuncia dell’Adunanza plenaria (ordinanza 17 maggio 2026, n. 14568). Il termine del 30 settembre 2027, inserito nell’articolo 3 della legge 118/2022 dal decreto-legge 131/2024, convertito nella legge 166/2024, opera dunque come copertura tecnica strumentale alle selezioni, con funzione — è la formula del Collegio — acceleratoria e non dilatoria: il Comune che abbia concluso la gara può rilasciare i nuovi titoli e far cessare i rapporti precedenti anche prima di quella data.

Quanto agli indennizzi, la sentenza esclude che la mancata adozione del decreto ministeriale sui criteri di quantificazione, previsto dall’articolo 4, comma 9, della legge 118/2022, possa paralizzare le procedure, in linea con quanto la stessa Sezione aveva affermato con la sentenza n. 4121 del 21 maggio 2026. Il ristoro non costituisce un diritto generalizzato e automatico: riguarda i soli investimenti effettivamente realizzati e non ancora ammortizzati alla cessazione del rapporto, che l’uscente deve provare con documentazione puntuale. Resta ferma la devoluzione gratuita allo Stato delle opere non amovibili ai sensi dell’articolo 49 del codice della navigazione, giudicata compatibile con il diritto dell’Unione dalla Corte di giustizia nella causa C-598/22.

Ciò che la pronuncia non risolve è altrettanto rilevante. Il primo nodo è la scarsità della risorsa: l’ordinanza Rimini II della Corte di giustizia (10 luglio 2026, causa C-574/25) ha rimesso quell’accertamento alle autorità nazionali, sotto il controllo del giudice, ammettendo la combinazione di una valutazione generale con l’analisi caso per caso a livello comunale; secondo le prime letture critiche, la sentenza su Zoagli muove dall’applicabilità dei principi concorrenziali senza soffermarsi su chi debba compiere quell’accertamento e con quali criteri. Il secondo è la tutela concreta degli uscenti: finché mancano il decreto sui criteri e la pubblicazione del bando-tipo nazionale previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 32/2026, convertito nella legge 71/2026 — il cui schema, definito con gli enti territoriali, àncora l’indennizzo a una perizia asseverata destinata a fungere da base d’asta —, la quantificazione resta affidata a stime e, prevedibilmente, al contenzioso.

Ne esce un quadro che non autorizza né trionfalismi né allarmi. I Comuni non possono più invocare l’incompletezza del quadro attuativo per restare fermi, ma la sentenza non li esonera da istruttorie serie — sulla scarsità, sull’interesse transfrontaliero, sull’equilibrio economico dei bandi — che sono poi il vero presidio contro il contenzioso. Gli operatori, per parte loro, hanno interesse a prepararsi per tempo, documentando investimenti e ammortamenti e costruendo il piano economico-finanziario, che nello schema ministeriale concorre a orientare la durata della nuova concessione. La transizione è avviata; dalla qualità dei bandi dipenderà che sia anche ordinata.

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