Data center: le linee del MASE sul procedimento unico

Gli «indirizzi operativi» del Ministero dell’Ambiente danno finalmente forma pratica all’autorizzazione unica dei Data Center. È il passaggio dal diritto vigente al diritto funzionante che mancava; ma, dicendo ciò che l’autorizzazione può e non può fare, la nota conferma le due faglie sulle quali il sistema, per ora, ancora slitta.
Quando una nuova disciplina entra in vigore, il divario tra ciò che la norma stabilisce e ciò che gli uffici e i proponenti sanno effettivamente fare si colma di rado con altre norme, e più spesso con le indicazioni operative dell’amministrazione. È in questa cornice che si collocano i primi indirizzi operativi sul procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati, diramati il 21 luglio 2026 dai Capi Dipartimento Sviluppo sostenibile ed Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Non siamo di fronte a una fonte del diritto, ma a un atto di indirizzo nato dai numerosi quesiti seguiti al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, e dichiaratamente volto a permettere una corretta formulazione delle istanze e a garantirne la procedibilità, nell’ottica dell’economia dell’azione amministrativa.
Il perimetro dell’istituto discende dall’art. 8, comma 1, del decreto. La norma affida a un unico procedimento l’autorizzazione alla realizzazione, all’ampliamento e all’esercizio dei centri dati — quelli definiti dall’art. 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 del 14 marzo 2024 — e delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, rimettendone il rilascio all’autorità competente per l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’autorizzazione unica, in altre parole, si innesta sul procedimento AIA e ne assorbe gli altri titoli.
Il cuore del nuovo regime sta nei tempi, ed è qui che la nota aggiunge la precisazione più utile a chi deve programmare un investimento. L’art. 8, comma 4, fissa una durata non superiore a dieci mesi e dimezza i termini delle valutazioni di impatto ambientale; il termine non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e in ogni caso per non più di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell’ubicazione o della portata del progetto. Ma quei dieci mesi, chiarisce la nota, non decorrono dal deposito dell’istanza: cominciano a correre dalla comunicazione con cui l’autorità procedente attesta la completezza della documentazione, verifica condotta insieme alle amministrazioni competenti secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conseguenza pratica è che esiste una fase anteriore — l’esame di completezza — alla quale la legge non associa un termine finale, e che il calendario delle singole fasi resta affidato alle indicazioni che il Ministero pubblicherà sul portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali.
Sul versante economico il procedimento è oneroso e la nota descrive con precisione ciò che va allegato all’istanza: le attestazioni dei pagamenti per la VIA e per l’AIA e le quietanze degli oneri richiesti dalle autorità competenti per gli ulteriori titoli. Per gli oneri di valutazione ambientale e per quelli dell’autorizzazione integrata occorrono due bonifici distinti, calcolati sulle tariffe del decreto interministeriale 4 gennaio 2018, n. 1, e del decreto interministeriale 6 marzo 2017, n. 58, con le intestazioni e gli IBAN riportati nel prospetto allegato; per gli altri titoli, invece, valgono gli oneri stabiliti dalla normativa di settore.
Anche le modalità di trasmissione riflettono una fase di avvio. La procedura telematica è ancora in costruzione, e nel frattempo l’istanza viaggia per posta elettronica certificata quando la documentazione non supera i cinquanta megabyte — raccolta in un unico file compresso, organizzato secondo le specifiche tecniche del portale — oppure brevi manu, su supporto informatico, quando quel limite è superato. Destinataria è la Direzione generale Valutazioni ambientali, Divisione II. La nota ricorda, infine, un dato tutt’altro che formale: l’istanza è di parte, sicché la responsabilità delle dichiarazioni e degli impegni resta in capo al proponente, che deve accompagnarla con l’elenco di tutti gli ulteriori titoli da acquisire e con la documentazione tecnica prescritta, titolo per titolo, dalle rispettive norme di settore.
Il passaggio più significativo è però quello sulla conformità urbanistica, perché è lì che la nota traccia il confine di ciò che l’autorizzazione unica può e non può fare. L’art. 8, comma 3, esige che il proponente alleghi all’istanza gli elaborati necessari a ogni titolo, compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali; e la nota ne ricava la conseguenza più netta, e cioè che tale conformità è un presupposto necessario e preliminare all’avvio del procedimento, soggetto a verifica lungo l’istruttoria, mentre l’autorizzazione unica non costituisce di per sé variante agli strumenti urbanistici vigenti. Poiché anche i titoli edilizi confluiscono nel procedimento, il proponente deve presentarsi con un progetto già completo di tutti gli elaborati: l’autorizzazione, insomma, non rende conforme un’area che non lo è, ma presuppone una compatibilità che deve preesistere.
Un discorso analogo, di perimetro, vale per le connessioni. L’autorizzazione unica, secondo il comma 1, comprende soltanto l’impianto e le reti di connessione di utenza, di qualunque tensione: rientrano perciò nel procedimento le opere di utenza, come i cavidotti, ma ne restano fuori le opere che il distributore o Terna individuano, nella soluzione tecnica di connessione, come opere di rete. Per non legare l’avvio dell’investimento ai tempi dell’allacciamento alla rete di trasmissione nazionale, il comma 1-bis consente che la documentazione progettuale si limiti a indicare una soluzione di connessione temporanea in media tensione, fermo l’obbligo di integrare poi la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall’autorità competente. La nota lo spiega con un esempio concreto: la società che, per un centro dati oltre i dieci megawatt e quindi bisognoso di connessione alla rete nazionale, allega una soluzione temporanea in attesa che Terna individui quella definitiva; da qui possono aprirsi due strade, l’acquisizione del progetto definitivo già in corso di istruttoria, con un procedimento più lungo ma un titolo completo, oppure la conclusione sulla sola soluzione temporanea, salva poi un’istanza di variante per l’opera di utenza definitiva. Ciò che la nota non affronta — perché la questione resta rimessa all’autorità competente — è la durata di quella soluzione temporanea.
Restano da considerare le vicende del progetto una volta avviata la macchina. Le modifiche che intervengono in corso di istruttoria, avverte la nota, andranno valutate caso per caso: in linea di massima potranno essere gestite dentro il procedimento unico, ma, a seconda della loro rilevanza, imporranno l’aggiornamento della documentazione e il riavvio dei termini, con l’eventuale ripetizione della fase di pubblicazione e di consultazione del pubblico. Le varianti successive alla conclusione del procedimento — a cominciare dall’ampliamento del centro dati — richiederanno invece l’attivazione di un nuovo procedimento di autorizzazione unica.
Nel loro insieme, questi indirizzi mettono ordine sui punti che più assillavano gli operatori: gli oneri e i bonifici, il modo di depositare l’istanza, il momento da cui parte il conto alla rovescia dei dieci mesi, il confine dell’autorizzazione. E soprattutto fissano due delimitazioni destinate a pesare nella pratica, quella per cui il titolo unico non supplisce alla conformità urbanistica, che deve venire prima, e quella per cui esso copre le sole opere di utenza, lasciando fuori le opere di rete del gestore. Sono però, per esplicita ammissione, i primi indirizzi: la modulistica e le specifiche tecniche, il dettaglio delle singole fasi e la piattaforma telematica sono rinviati al portale ministeriale e restano, allo stato, da definire.
La nota chiarisce molto di ciò che si poteva già chiarire e, nel farlo, indica con onestà quanto ancora manca.

