Può un consorzio artigiano concorrere ad una gara pubblica per l’affidamento delle attività di ingegneria e architettura?

Per rispondere al quesito se un consorzio artigiano possa concorrere ad una gara pubblica per l’affidamento delle attività di ingegneria e architettura, occorre analizzare e mettere a confronto la previsione generale dettata dal Codice dei contratti pubblici per individuare gli operatori economici ammessi alla partecipazione alle gare pubbliche, contenuta nell’art. 65, D. Lgs. n. 36/2023, e quella specificamente dedicata agli operatori economici delle procedure di affidamento dei servizi d’ingegneria e architettura, di cui al successivo art. 66. Mentre l’art. 65, d.lgs. n. 36/2023 annovera i consorzi tra imprese artigiane tra gli operatori economici ammessi a partecipare alle gare in generale, il successivo art. 66 non li contempla espressamente quali soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Tra tali soggetti rientrano, ovviamente, i “prestatori di servizi di ingegneria e architettura”, nei quali lo stesso art. 66 include i “consorzi”, senza nulla specificare in ordine alla loro natura (comma 1, lett. a), e i “consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura” (comma 1, lett. g).

Quindi, sulla base del dato letterale della norma, sembra che possano concorrere tutti i consorzi che prestino i servizi di architettura e ingegneria, a prescindere dal fatto che si tratti di consorzi tra cooperative o di consorzi artigiani, e i soli consorzi stabili che rispondano alle caratteristiche prescritte dalla norma, e cioè che siano composti da almeno tre consorziati attivi nei servizi di ingegneria e architettura).

I consorzi cui fa riferimento la lett. a) sono, dunque, i consorzi costituti da imprese cooperative e quelli tra imprese artigiane individuati quali operatori economici, rispettivamente, dalla lett. b) e dalla lett. c) dell’art. 65.

Inoltre, con sentenza dell’11 giugno 2020 (causa C-219/19), la CGUE ha affermato il principio per cui “qualora un ente sia abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura nello Stato membro interessato, esso non può vedersi negato il diritto di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la prestazione degli stessi servizi” (pt. 26 della sentenza).

L’invocata pronuncia della CGUE è stata resa in risposta al quesito interpretativo sollevato dal TAR Lazio Roma con ordinanza n. 2644 del 28/02/2019 che si era, invece, assestato sulla conclusione opposta.

A maggior ragione, dunque, deve ritenersi consentita la partecipazione dei consorzi artigiani che svolgono attività di ingegneria e architettura, non potendosi, alla luce del principio enunciato dalla CGUE ma anche a tutela dei principi della libera concorrenza e di massima partecipazione, escludere dalla platea dei concorrenti operatori economici qualificati.

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