Ringrazio Eugenio Sinesio, ematologo e cardiologo nonché referente territoriale della Lega italiana per i diritti dell’uomo, per avermi segnalato quanto segue.

Fino al 5 giugno del 2020 la popolazione italiana era tutelata da una legge che prevedeva una copertura assicurativa per i partecipanti (volontari) alle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

Se ne parla nel decreto del 14 luglio 2009, cliccate qui.

Ma il 5 giugno dell’anno scorso quel decreto è stato modificato dalla legge 40. Scorriamone il testo dell’ art 40, e troviamo il comma 6, di tre righe appena: “Per gli studi sperimentali senza scopo di lucro di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa”. Cliccate qui.

Attenzione, dunque. Perché l’inciso,“senza scopo di lucro”, si traduce in una doppia fregatura. Da un lato gli italiani, come tutti i cittadini europei, hanno contribuito con le tasse a finanziare la ricerca e la realizzazione dei vaccini anti Covid (prodotti non profit). Ma poi le aziende hanno brevettato i vaccini (che pertanto cesseranno di essere non profit). Nel frattempo, pochi mesi prima che i vaccini venissero distribuiti, è stata cambiata la clausola sulle polizze assicurative. Grazie all’espressione “senza scopo di lucro” lo Stato italiano non ci assicura più durante l’attuale periodo di sperimentazione.

Andiamo con ordine

I vaccini anti Covid sono ancora sottoposti a sperimentazione. (Le agenzie regolatorie hanno concesso un via libera “condizionato” alla distribuzione perché ci si trovava in una situazione di emergenza. Le raccolte dati si concluderanno nei prossimi anni).

Sarebbero, poi, i vaccini “medicinali non profit”, perché le ricerche sono state finanziate dai vari Paesi in vista della pandemia. Tuttavia le aziende li hanno subito brevettati.

Eugenio Sinesio fa notare il controsenso: “I vaccini anti Covid sono nati non profit perciò lo Stato italiano ha potuto beneficiare della nuova legge, approvata nel giugno dello scorso anno, evitando di garantire una copertura assicurativa agli italiani che stanno partecipando alla campagna vaccinale”.

Significa che chi sta male dopo la puntura o si trova a dover affrontare un evento avverso importante non avrà avuto la copertura di una polizza. E non è nemmeno certo che ottenga un indennizzo avvalendosi della legge 210 del ‘92, non solo perché il testo del 1992 si riferisce  ai danni da vaccinazioni obbligatorie, poi, grazie ad alcune sentenze della Cassazione, esteso anche a quelle fortemente raccomandate ma soprattutto perché la procedura per il riconoscimento del rapporto causa/effetto è molto complessa.

Ci chiediamo: quali tutele esistono per chi sta partecipando a una sperimentazione su larga scala come quella in corso? 

Oppure: visto che le aziende hanno brevettato i loro vaccini significa anche che lo Stato ripristina di default l’assicurazione per chi sta partecipando alla campagna vaccinale?

Pensare che, secondo il decreto del 2009 che parla appunto di una copertura assicurativa per chi aderisce alla sperimentazione di un prodotto farmaceutico, si dice che “per le sperimentazioni sui minori, la copertura deve essere di 10 anni, tempo necessario alla verifica di un normale sviluppo psico-fisico” (art 1,4) ; e poi che sono previsti dieci anni di polizza anche quando si tratta di “terapie geniche, terapie cellulari e radiofarmaci” (art 1,5).

Le aziende sono esonerate e i vaccinatori hanno lo scudo penale

Abbiamo appreso in questi mesi che al momento della stipula dei contratti con l’Unione europea, le aziende produttrici di vaccini hanno chiesto e ottenuto di essere esonerate dalle richieste di indennizzo per eventuali danni. Cliccate qui.

Sappiamo che i medici e il personale sanitario reclutati per vaccinare, incentivati dal bando Arcuri (4.000/6.000 euro lordi in più al mese) hanno ottenuto uno “scudo penale”. Per Fnomceo lo scudo è da ritenersi insufficiente perché, in caso di denunce, il vaccinatore non è esentato dal processo penale. C’è chi invece ritiene che lo statuto sulla responsabilità dei professionisti sia comunque una garanzia per i medici. Cliccate qui e qui.

Insomma, stando così le cose, si capisce che gli eventuali danni da vaccinazione sono tutti a carico di chi riceve il vaccino. E che, chi firma il consenso informato, accetta di far parte in una sperimentazione (senza polizza).

È al momento incomprensibile da spiegare come vi possa essere un obbligo ad aderire a una sperimentazione e contestualmente la pretesa di un’adesione libera e informata, come prevede il consenso informato. Libera non può essere, se vi è costrizione o ricatto. Informata non può essere se non si è conclusa la sperimentazione.

Ma non è ancora tutto. Il modulo del consenso informato, inoltrato dal Ministero, è, come da avvertenza dello stesso, “immodificabile”. Ma, ci ricorda Sinesio, si tratta di un documento che “se irregolarmente o incompletamente formato, risulta invalido e passibile di autonoma azione risarcitoria”. A conferma si legga quanto scrive Filippo Anelli, presidente della Federazione dei medici Fnomceo: “Il consenso informato è un atto medico a garanzia dei diritti di ciascuno”. Là dove è carente “ricade sulla responsabilità professionale e vi è il dovere di risarcire un doppio danno, alla salute e all’autodeterminazione del paziente”. Cliccate qui.

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