Caro On. Marattin, sul catasto ci ripensi
Questo post nasce da una discussione su Twitter con il prof. Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera, relativamente alla bocciatura dell’emendamento 6.23 al ddl delega fiscale che avrebbe impedito l’attuazione di un catasto patrimoniale stralciando il comma 2 dell’articolo 6 del Pdl 3343. L’emendamento, presentato dalla componente ex-grillina di Alternativa, era stato fatto proprio dal centrodestra ma è stato bocciato per un voto 22 a 23, segnalando una spaccatura profonda della maggioranza sul tema. Marattin, che del ddl delega è relatore, ne era ovviamente soddisfatto.
E da domani, finalmente, inizieremo a discutere di qualcosa CON effetti fiscali. #catasto #fiscoleggero #fiscosemplice
— Luigi Marattin (@marattin) March 8, 2022
Personalmente non condivido il suo stesso entusiasmo
Onorevole, la maggioranza è spaccata, è inutile prendersi in giro. Personalmente credo che il presidente del Consiglio dovrebbe motivare pubblicamente l’art. 6 e non ripetere ossessivamente che «nessuno pagherà di più» perché non è vero. #Catasto
— G. M. De Francesco (@GMDeFrancesco) March 8, 2022
L’on. Marattin è fermo nelle proprie convinzioni
<
Perché non è vero?
— Luigi Marattin (@marattin) March 9, 2022
Ecco perché gli ho replicato così in un lungo thread
Preg.mo On. Marattin,
tutto ruota attorno al comma 2 dell’art. 6 del Pdl 3343.
Si prevede che a partire dal 1° gennaio 2026 le informazioni presenti nel catasto dei fabbricati siano integrate secondo i seguenti principi:
- a) Invarianza di gettito (circostanza confermata dalla Relazione Tecnica)
- b) Affiancamento alla rendita catastale a legislazione vigente sia il valore patrimoniale che la rendita attualizzata a valori di mercato
- c) Adeguamento periodico valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane ai valori di mercato e non oltre tale soglia.
Il bravo contribuente dovrebbe «fidarsi» di tale impostazione come prevede il contratto sociale tra cittadini e Stato il cui rispetto è quotidianamente testimoniato.
C’è un «però». Il 30 giugno 2021 le commissioni Finanze di Camera e Senato hanno escluso tale intervento dalla delega fiscale. «Miracolosamente» il 5 ottobre è comparso l’art. 6 (art. 7 nella prima stesura) disattendendo le stesse linee guida della Nadef che si basavano sulle risultanze dell’indagine delle commissioni riunite.
Ma se questo può essere definita una riserva di natura «politica», c’è anche una questione di natura economica. «Gli oneri di spesa derivanti dalla disposizione saranno quantificati in sede di predisposizione dei decreti delegati». Stato e Comuni dovranno, infatti, stanziare risorse per destinare personale e mezzi alle rilevazioni previste dall’art. 6 della delega nonché alla rilevazione delle consistenze dei fabbricati, ossia la mappatura più precisa degli immobili accatastati (e non) prevista dal comma 1 dell’art. 6.
Per quanto l’intento possa essere definitivo lodevole ai fini dell’aggiornamento di un importante patrimonio informativo, mi risulta difficile pensare che uno Stato con un debito/Pil superiore al 150% si sobbarchi questo sforzo in base al principio «ars gratia artis».
C’è poi una riserva di natura politica senza virgolette. Le raccomandazioni Paese della Commissione Europea e i rilievi formulati da Ocse e Fmi all’Italia includono ogni anno la calda sollecitazione a spostare il prelievo fiscale dal lavoro ai beni, con particolare attenzione ai patrimoni immobiliari. In taluni casi si invita a valutare la possibilità di rivedere la tassazione sulla casa di abitazione salvaguardando, tuttavia, i redditi bassi. Una siffatta revisione degli estimi catastali sembra una risposta chiara ed evidente a questo tipo di osservazioni. Prova ne è che sia il presidente Draghi che il sottosegretario Guerra hanno condizionato, in modo più o meno palese, la sopravvivenza del governo stesso all’approvazione dell’art. 6.
E questo sembra in qualche modo tradire lo spirito stesso del nostro PNRR giacché la delega fiscale è una riforma «di accompagnamento» e non «abilitante» come lo è invece il ddl Concorrenza 2021.
Infine, mi permetto di evidenziare una incongruenza di natura ontologica. Se una norma non produce effetti (il gettito deve restare invariato e le informazioni acquisite non devono essere utilizzate per determinare la base imponibile e per altre finalità fiscali), essa non è una norma ma una raccomandazione, cioè non ha vigenza.
Esimio Onorevole, dal suo punto di vista comprendo che il centrodestra di maggioranza e di opposizione abbia manifestato, da una parte, una sorta di incoerenza giacché non si sconfessa un provvedimento votato in Consiglio dei ministri né si alzano i toni nella cabina di regia preparatoria né si inasprisce il dibattito in Commissione. Però, un centrodestra che voglia continuare a definirsi tale non penso possa tollerare una simile impostazione anche se sulle modalità di manifestazione del dissenso si può discutere. D’altronde, il fatto che Lei, presidente di Commissione, sia relatore del testo è un altro segnale della rilevanza politica del ddl delega fiscale. In ogni caso, spero che questo pomeriggio durante il Question Time il presidente del Consiglio possa dissipare i dubbi perché, lo ripeto, dinanzi a questa sequenza di fatti, affermare che «nessuno pagherà di più» non è né realistico né veritiero.
Cordialmente
Gian Maria De Francesco
P.S. La discussione si è successivamente protratta
Sforzo imponente il suo ma inutile. Basta leggere il comma 2, lettera a). Le integrazioni così raccolte non hanno né avranno effetti fiscali. Ne’ su Imu, ne’ su imposte di registro, ne’ su Isee. Su niente. Per legge. Per cambiare la quale, servirà in futuro una legge. pic.twitter.com/oKT8vyslFJ
— Luigi Marattin (@marattin) March 9, 2022
Allora, mi consenta, state perdendo tempo a varare una norma che non produrrà effetti?
— G. M. De Francesco (@GMDeFrancesco) March 9, 2022
Gli effetti sono chiari: permettere a chi governerà nel 2026 di valutare gli effetti di un’eventuale riforma del catasto (da fare per legge) sulla base dei dati, e non degli slogan. Oppure, valutare che essa non serve.
— Luigi Marattin (@marattin) March 9, 2022
Gli effetti sono chiari: permettere a chi governerà nel 2026 di valutare gli effetti di un’eventuale riforma del catasto (da fare per legge) sulla base dei dati, e non degli slogan. Oppure, valutare che essa non serve.
— Luigi Marattin (@marattin) March 9, 2022
Il potere discrezionale al parlamento lo assegna la Costituzione (e per fortuna). Qui, molto più modestamente, gli si “assegnano” dei dati sulla base dei quali poter applicare la suddetta discrezionalità nel modo migliore possibile.
— Luigi Marattin (@marattin) March 9, 2022
Il potere discrezionale al parlamento lo assegna la Costituzione (e per fortuna). Qui, molto più modestamente, gli si “assegnano” dei dati sulla base dei quali poter applicare la suddetta discrezionalità nel modo migliore possibile.
— Luigi Marattin (@marattin) March 9, 2022
Nulla quaestio sul ruolo costituzionale del Parlamento. Nutro, invece, dubbi sulla serenità di giudizio a fronte di una moral suasion così prolungata e insistente. Il discorso, comunque, andrà approfondito successivamente alla ratifica del Trattato di riforma del Mes.
— G. M. De Francesco (@GMDeFrancesco) March 9, 2022