Sempre più spesso chi esercita il mio mestiere si impantana in attesa delle risposte. L’evasione della pratica richiede settimane di lavoro da parte degli uffici competenti e, poi, quando si arriva al dunque, la delusione: le risposte sono troppo vaghe, per non dire sfuggenti.

E allora, consapevoli che, nella vita, certe domande contano più delle risposte (questo vale per chi ricerca il senso del proprio cammino ma anche per chi fa scienza), ecco qui un resoconto dell’accaduto. E tre domande ancora in attesa di risposta.

Sappiamo che i sanitari sono obbligati al vaccino anti Covid per effetto del decreto legge 44 del 1 aprile 2021.

La misura è giustificata con l’emergenza pandemica e dovrebbe cessare con la stessa, il 31 dicembre 2021.

Tuttavia il 23 settembre scorso la Federazione che riunisce gli Ordini dei medici, Fnomceo, ha diramato una circolare in cui si stabilisce che “la vaccinazione è requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale e che deve sussistere inizialmente ai fini dell’iscrizione nell’albo e deve permanere nel tempo pena la sospensione dall’esercizio della professione”. È poi precisato che “la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale va considerata come sospensione tout court e non come sospensione limitata nell’oggetto”. Non è tutto, si legge anche che “un eventuale ricorso alla Cceps (che è l’Organo di giurisdizione per chi esercita le professioni sanitarie) non potrà avere alcun effetto impeditivo”. Cliccate qui.

Come vedete, la comunicazione n’ 184 è firmata dal presidente Fnomceo, Filippo Anelli, ma non ne è lui l’autore. Non ne è responsabile nemmeno l’ufficio stampa Fnomceo che ha dichiarato di “averla copiata dal ministero della Salute”.

Abbiamo dunque girato al ministero le domande poste per noi da alcuni avvocati.

1) La circolare stabilisce un nuovo requisito d’accesso per l’iscrizione agli albi delle professioni sanitarie (il vaccino anti Covid) ma questo punto – il requisito d’accesso per iscriversi agli albi – non compare nel decreto citato, dl44. Nel decreto si parla di “esercizio della professione”. Non si parla di albo. Vi è infatti una legge che regolamenta l’iscrizione agli albi (legge 3, 2018): come si inserisce la novità introdotta dalla circolare all’interno della legge?

2) Il decreto che istituisce l’obbligo di vaccino anti Covid per i sanitari ne fissa anche un termine, la fine dell’emergenza pandemica. Nella circolare Fnomceo si capisce, al contrario, che la vaccinazione “deve permanere nel tempo in ogni fase dell’attività”. Come si concilia questo aspetto con il decreto 44 soggetto a termine?

3) Infine la privacy. A che titolo si può chiedere a una persona se è vaccinata per l’iscrizione all’albo? Chiunque potrebbe dire che lo è, sapendo che non vi è modo di fare una verifica. La situazione di vaccinato oppure no è legata al DL 44, all’esercizio della professione e la Asl può comunicarlo all’interno di questo aspetto.

Ed ecco le risposte che ci sono arrivate dal ministero (domande inoltrate il 27 settembre evase l’8 ottobre).

“In riferimento ai quesiti da lei posti, si fa presente che l’obbligo di vaccinazione anti-Covid 19 per il personale sanitario è previsto e disciplinato dall’art. 4 del Decreto Legge n. 44/2021. Tale obbligo è stato introdotto in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al perdurare della quale il suddetto obbligo è attualmente subordinato.

In ordine alle finalità della circolare si ritiene opportuno precisare che si tratta di un atto amministrativo adottato al fine specifico di dare riscontro ai chiarimenti richiesti dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie in ordine all’applicazione dell’art. 4 del DL 44/2021, che rappresenta, appunto, la norma di riferimento in materia di obblighi vaccinali  per  gli esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse sanitario”.

Dal ministero è tutto.

Abbiamo saputo, poi, che per effetto del decreto 44/2021 al momento sono stati sospesi 1.100 fra medici e odontoiatri.

PS. Rimandiamo a una recente ordinanza emessa dal tribunale del lavoro di Padova (N.R.G 2021/1550) per chiarire la differenza tra requisiti, assunzione ed esercizio della professione.

Il reclamo era stato fatto da un infermiere a cui era stata richiesta la vaccinazione anti Covid come requisito per l’assunzione. E il giudice aveva concluso che la disposizione del decreto 44 (l’obbligo vaccinale) incide “non sul contratto ma sul rapporto di lavoro”. “Che l’inadempimento all’obbligo di vaccinarsi non incida sul contratto è comprovato dal fatto che tale condotta non è assunta dalla legge…”. Ne deriva, riporta il giudice, che “nessuna norma di legge facoltizza l’amministrazione a derogare alla graduatoria degli idonei nella fase di assunzione”. Perciò l’infermiere è stato assunto. Il decreto 44 dice infatti chiaramente che il medico non vaccinato è solo “sospeso dalle mansioni che implicano contatti interpersonali” e che “durante la sospensione non è dovuta retribuzione fino a non oltre il 31-12-2021”.

 

Tag: , , ,