Parità di genere, c’è lo sgravio contributivo
Pubblichiamo un contributo di Mara Rinner, ex manager d’azienda e oggi consulente di sviluppo del business di organizzazione aziendale. Da qualche anno ha deciso di occuparsi in particolar modo di imprenditoria femminile, di gender equality and diversity management nelle organizzazioni.
«Sulla disuguaglianza di genere nel mondo del lavoro è intervenuta, nel corso del periodo 2010 – 2020, l’Unione Europea, mettendo in campo una serie di strategie. Le tendenze sono incoraggianti anche se davanti a noi c’è ancora molta strada da fare. Per il quinquennio 2020 – 2025 l’Unione Europea si è posta una serie di obiettivi riguardo l’eguaglianza di genere, come riportato all’interno del report prodotto recentemente dalla Commissione Europea. In Italia, la legge 162/2021 ha introdotto la certificazione della parità di genere, che mira a valorizzare le misure adottate nelle aziende in tema di:
- pari opportunità di crescita;
- parità salariale a parità di mansioni;
- politiche di gestione delle differenze di genere;
- tutela della maternità;
- politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro.
La legge di Bilancio 2022 ha reso strutturale la misura, incrementando, a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo ad essa destinato. Il 16 marzo 2022 è stata emanata la prassi di riferimento Uni/PdR 125:2022, che misura gli stati di avanzamento e i risultati dell’equità di genere nelle aziende attraverso specifici KPI (Indicatori di performance).
La Certificazione è facoltativa, ma ottenerla comporta alcuni vantaggi, quali:
- Sgravio contributivo
Per chi si certifica è previsto uno sgravio contributivo pari all’1% dell’ammontare complessivo dei contributi dovuti annualmente per il personale in forza, con un limite massimo di 50mila euro annui. Lo sgravio è riconosciuto su base mensile per tutti gli anni di mantenimento della certificazione e va determinato secondo quanto disposto dalla Circolare INPS n. 37/2002.
La citata circolare ha chiarito che per il 2022, l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.
Nel caso in cui le risorse risultino insufficienti rispetto alle istanze presentate, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti aventi diritto. - Punteggio premiale
È previsto un punteggio premiale per la concessione di aiuti di Stato e/o finanziamenti pubblici in genere. - Miglior posizionamento graduatoria
Nei bandi di gare per l’acquisizione di servizi e forniture, il possesso di una certificazione di parità di genere dal punteggio più alto, determinerà un miglior posizionamento in graduatoria.
I soggetti che posso beneficiare delle citate agevolazioni sono:
- i datori di lavoro privati;
- gli enti pubblici economici, compresi gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; - gli IPAB (gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ex articoli 31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000;
- i consorzi di bonifica e quelli industriali;
- gli enti morali e quelli ecclesiastici.
I soggetti sopra descritti devono però rispettare le seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della
normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); - non presentare violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;
rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. - Inoltre, in caso di soggetti con più di 50 dipendenti, devono essere in regola con la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile normato dal Decreto 29 marzo 2022.
L’esonero può essere fatto valere in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere e decorre dal primo mese di validità della stessa. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione all’Istituto e a sospendere la fruizione della misura agevolativa».
Mara Rinner